di Stefano Simonetti, il Sole 24 Ore. Con la XIX legislatura non è cambiato nulla rispetto alle tradizioni degli ultimi venti anni. Infatti, come da prassi consolidata, numerosissimi sono gli emendamenti presentati al Senato sul ddl di bilancio, cioè l’A.C. 643-bis – “Legge di bilancio 2023-2025”. Per quanto riguarda la Sanità e il personale dipendente delle aziende ed enti del Ssn sono state presentate interessanti proposte di modifica da parte dello stesso Governo, in particolare, spicca quello del ministero della Salute. L’emendamento in questione anticipa al 1° gennaio 2023 l’incremento dell’indennità di pronto soccorso già riconosciuta al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, dall’art. 1, comma 293, della legge 234/2021. Un ulteriore emendamento introduce l’articolo 97-bis che prevede un incremento delle risorse di cui all’art. 7 della legge 362/1999 finalizzate a colmare le differenze retributive determinatesi tra il personale sanitario e non sanitario in servizio presso il ministero della Salute.
Accanto agli emendamenti dello stesso Governo e dell’opposizione, anche le Regioni hanno presentato un pacchetto di richieste. Quelle con specifico riferimento al personale sono ben 14 emendamenti su un totale di 96 riguardanti complessivamente la sanità. Vediamo in questa sede i primi sette emendamenti proposti.
n. 61 = attuazione del Patto per la salute
La norma ipotizzata consentirebbe, per il triennio 2023-2025, alle Regioni che siano in equilibrio economico, che abbiano garantito i Lea e che abbiano almeno avviato il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al Dm 70/2015, relativo agli standard ospedalieri, di destinare risorse aggiuntive a favore delle aziende ed enti del proprio servizio sanitario regionale fino al 2% del monte salari 2018, in deroga ai limiti della spesa vigenti. Tale incremento, che sarà destinato, in sede di contrattazione integrativa, al solo personale dei ruoli sanitario e socio-sanitari comporta un corrispondente incremento di € 200.000.000 per il triennio 2023-2025 del fabbisogno (ex Fondo sanitario).
n. 62 = incremento della tariffa delle prestazioni aggiunti per i medici che operano nei Pronto soccorso
Per i soli medici dei servizi di Pronto soccorso si prevede di portare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive a 100 euro. Anche in questo caso, il fabbisogno è incrementato di € 50.000.000 per il triennio 2023-2025.
n. 63 = tetti di spesa per il personale del Ssn
Richiamando l’art. 11 del cosiddetto “decreto Calabria”, l’emendamento prevede che, già a decorrere dall’anno 2022, la spesa da considerare ai fini dell’applicazione dei vincoli legislativi è considerata al netto delle risorse necessarie per procedere all’eventuale adeguamento in aumento del limite delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale, effettuato per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018.
n. 64 = impiego di medici non specializzati nei Pronto soccorso
Per un triennio, i laureati con il solo esame di Stato, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, possono prestare, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri tramite contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti con le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all’art. 7 del d.lgs. 165/2001.
n. 65 = rafforzamento dell’integrazione dell’assistenza territoriale/ospedaliera
Molto singolare appare questo emendamento perché consentirebbe ai dirigenti medici, veterinari e sanitari dipendenti del Ssn con rapporto di lavoro esclusivo di accedere al rapporto di lavoro convenzionale, al di fuori dell’orario di lavoro previsto e con la medesima disciplina prevista dagli accordi collettivi nazionali vigenti. La norma precisa che tale possibilità è “in deroga al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” ma dimentica di precisare che viene altresì derogato un principio cardine della Sanità pubblica e cioè che con il Ssn può intercorrere un solo rapporto di lavoro (art. 4, comma 7 della legge 412/1991).
n. 66 = prestazioni aggiuntive personale del comparto
Premesso che la questione delle prestazioni aggiuntive del comparto è nel caos più completo da anni e anni, con l’emendamento si intende consentire alle aziende ed enti del S.s.n. di acquisire prestazioni aggiuntive dal personale dipendente del ruolo sanitario del Comparto, analogamente a quanto già previsto per la dirigenza medica e sanitaria dai vigente contratto. La norma proposta subordina tale possibilità al alcune condizioni e demanda la disciplina di dettaglio dell’istituto alle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 7 del Ccnl del 2 novembre 2022. La misura oraria della tariffa è fissata in 35 euro.
n. 67 = Integrazione attività degli extramoenisti
La proposta è volta a consentire l’utilizzazione dei dirigenti sanitari a rapporto non esclusivo per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, attualmente consentite al solo personale a rapporto esclusivo. Interessante la motivazione contenuta nella relazione all’emendamento, laddove si dice che “può ridurre il ricorso all’esternalizzazione dei servizi, notoriamente ben più costosa”. Tuttavia, chi ha elaborato la norma si dovrebbe chiedere perché un medico con 15 anni di anzianità rinuncia all’indennità di esclusività, alla retribuzione di posizione variabile e alla retribuzione di risultato: evidentemente perché la remissione di circa 25.000 è ampiamente compensata dal suo fatturato annuo di libera professione senza tetti o vincoli. Come si può pensare che un’ora di prestazioni aggiuntive pagata 60 euro lordi possa interessare chi, in quella stessa ora, potrebbe liberamente effettuare tre visite da 200 euro ciascuna?