Sono necessari ulteriori approfondimenti in materia di sicurezza e di benessere animale, prima dell’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio che superi lo strumento giuridico dell’ordinanza. Lo si apprende dal provvedimento di proroga, firmato dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per altri sei mesi, la disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, resterà regolata dall’ordinanza del 2011, per evitare un vuoto normativo e garantire il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza delle manifestazioni.
Il superamento dell’ordinanza è previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 che ha riformato gli sport equestri. Tuttavia, i tempi non sono maturi, essendo ancora in corso gli approfondimenti necessari in materia di benessere animale. E’ ancora incompleto anche il censimento nazionale delle manifestazioni, utile per implementare lo studio della valutazione dei rischi relativi alla salute e l’integrita’ fisica degli animali impiegati.
A distanza di 21 anni dall’Accordo in materia di benessere degli animali del 6 febbraio 2003 alcune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 8 dell’Accordo: le Regioni devono autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo in presenza di alcune condizioni: a) la pista delle corse deve essere ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara deve essere ciroscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonche’ per garantire la sicurezza e l’incolumita’ delle persone che assistono alle manifestazioni.
Dato il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l’integrita’ fisica degli animali nonche’ l’incolumita’ dei fantini e degli spettatori presenti, e’ opportuno mantenere le misure gia’ previste dall’ordinanza ministeriale, a tutela della salute e dell’incolumita’ pubblica nonche’ della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari.
ORDINANZA 27 maggio 2024
Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.