Con regolamento (UE) 2015) 1905 della Commissione dello scorso 22 ottobre, è stato modificato l’allegato II del regolamento 183/2005 relativo all’igiene dei mangimi. I risultati finora raccolti dimostrano che non vi sono criticità particolari da contaminazione da diossine su oli e grassi qualora raffinati a scopo mangimistico, ed in ragione di tale consolidato storico, sarebbe opportuno diminuire la frequenza dei controlli al fine di non imporli sul 100% delle partite, come avviene oggi- e stabiliti dall’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005.
Infatti i test per la diossina istituiti dal regolamento (CE) n. 183/2005, le relazioni sugli audit dell’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione e il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, dimostrano che tali prodotti non presentano un rischio elevato di contaminazione da diossina. È dunque opportuno attenuare le prescrizioni relative ai test al 100 % dei campioni.
Campionamento
Al fine di avere controlli su campione rappresentativo, è opportuno che i campioni elementari atti a formare il campione globale siano prelevati a intervalli regolari, ad esempio almeno un campione elementare ogni 50 tonnellate, conformemente alle disposizioni in materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.
Le definizioni
La definizione di «prodotti derivati da oli vegetali» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere modificata al fine di chiarire che i prodotti derivati da olio raffinato e da additivi per mangimi autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non rientrano in tale definizione.
Anche la definizione di «miscelazione di grassi» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere modificata al fine di chiarire la differenza tra la miscelazione di grassi e il solo stoccaggio di partite consecutive di grassi e oli senza relativa miscelazione. Dovrebbe altresì essere chiarito quando i grassi miscelati sono considerati mangimi composti e quando sono materie prime dei mangimi.
Documentare le analisi
Il regolamento riafferma il principio che se un operatore del settore dei mangimi dispone della prova documentale che una partita di un prodotto o tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al punto 2, immessi nel suo stabilimento, sono già stati analizzati in una fase precedente della produzione, trasformazione o distribuzione, l’operatore del settore dei mangimi è esentato dall’obbligo di analizzare tale partita.
Si manterrà il test del 100 % delle partite di olio di pesce se ottenuto da prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato, dei prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di oli di pesce di origine non specificata o provenienti dal Mar Baltico, di sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti dall’Unione europea.
L’etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all’alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.
Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati
Sicurezza alimentare Coldiretti – 22 novembre 2015