Il Ministero del Lavoro (risposta ad interpello 16/2011) ha precisato che il mancato godimento o pagamento entro le scadenze indicate dai contratti collettivi dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro e sostitutivi delle festività soppresse non comporta alcuna sanzione a carico delle aziende.
A proposito dell’obbligo contributivo in caso di mancato godimento dei permessi in questione nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva alle scadenze previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il Ministero evidenzia che l’obbligazione va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. Di conseguenza, il versamento dei relativi contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.
Infine, il Ministero precisa che, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito a riduzione orario di lavoro ed ex festività, gli ispettori del lavoro possono utilizzare l’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, diffidando il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Qualora il datore di lavoro non adempia alla diffida accertativa o non promuova un tentativo di conciliazione che si concluda con esito positivo, la diffida acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
Lastampa.it – 17 giugno 2011