È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 148 del 27 giugno 2023) una proroga con modifiche dell’ordinanza 28 maggio 2015 recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».
Il Ministero della Salute, ha emanato un’ordinanza di proroga con modifiche delle misure stabilite nell’ordinanza del 28 maggio 2015, con l’obiettivo principale di contenere e debellare alcune zoonosi. La decisione è stata assunta in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, al fine di continuare a garantire la sicurezza degli allevamenti, la salute degli animali e la protezione della salute pubblica.
All’esito dei consulti con i Centri di riferimento nazionale per le patologie infettive dei ruminanti, il Sottosegretario di Stato Marcello Gemmato ha firmato un’ordinanza ministeriale che estende le misure stabilite dall’ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2015 fino al 31 dicembre 2023.
La nuova ordinanza recepisce le definizioni del Regolamento 2016/429, per tale ragione viene sostituita la parola “proprietario” con il termine “operatore”, che si riferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, ad eccezione dei detentori di animali da compagnia e dei veterinari. L’ordinanza stabilisce, inoltre, un adeguamento delle sanzioni come previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134. Vengono infine riformulati integralmente anche l’art. 6, riguardante le “misure sanitarie per le stalle di transito”, e l’art. 7 relativo alle “misure sanitarie per gli animali da ingrasso”.
Primariamente viene sostituita la definizione “stalla di sosta”, con quella di “stalla di transito”, che rappresenta un’unità distinta rispetto ad altri stabilimenti per la riproduzione o l’ingrasso degli animali.
A tal proposito, per quanto riguarda le stalle di transito, l’ordinanza chiarisce che il Servizio veterinario effettua controlli almeno una volta ogni tre mesi. Prevede, inoltre, che vengono effettuati controlli sui dati presenti nel sistema informativo Vetinfo. In caso di non conformità, il Servizio veterinario esegue ulteriori controlli in loco sulla regolarità della documentazione e sull’identificazione degli animali presenti, e, se necessario, può disporre ulteriori approfondimenti diagnostici.
Per quanto riguarda gli animali da ingrasso, l’ordinanza ne modifica le misure sanitarie. In particolare, viene aggiornato il testo di riferimento sui controlli diagnostici per la movimentazione di animali da territori non indenni verso territori indenni, che saranno ora disciplinati dal Protocollo del 28 aprile 2022 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome.
Infine, come premesso, le sanzioni vengono adeguate alla previsione del D.lgs. n. 134/2022. Viene dunque previsto che gli operatori delle stalle di transito che detengono animali per più di 30 giorni sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 150 euro a 1.500 euro.