“In particolare, l’Izs dell’Abruzzo e Molise, ha sviluppato, per conto del Ministero della salute un vaccino inattivato nei confronti del sierotipo 8 dell’Ehdv che, testato con successo in fase sperimentale, ha ottenuto una risposta immunitaria in grado sia di proteggere gli animali dalla forma clinica di malattia sia di prevenire la viremia”. Così il sottosegretario Gemmato rispondendo all’interrogazione di Lancellotta (FdI).
Riguardo la Malattia Emorragica Epizootica (EHDV) che colpisce bovini e cervi, sul fronte della profilassi immunizzante, “sono in corso diversi studi sperimentali volti alla produzione di un vaccino, unico strumento realmente efficace nel contrasto alle malattie virali come l’EHDV. In particolare, segnalo che l’IZS dell’Abruzzo e Molise, in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche degli animali, ha sviluppato, per conto del Ministero della salute, un vaccino inattivato nei confronti del sierotipo 8 dell’EHDV che, testato con successo in fase sperimentale, ha ottenuto una risposta immunitaria in grado sia di proteggere gli animali dalla forma clinica di malattia sia di prevenire la viremia.
È stato, quindi, di recente pubblicato dal citato Centro di Referenza un bando pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione della casa farmaceutica alla quale affidare – in concessione – il diritto esclusivo del master virus per la produzione e commercializzazione in Italia e all’estero del vaccino inattivato nei confronti dell’EHDV sierotipo 8”.
Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo ieri in Commissione Affari sociali alla Camera all’interrogazione sul tema presentata da Elisabetta Lancellotta (FdI).
Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Gemmato.
“Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver rivolto particolare attenzione, con un quesito dettagliato e approfondito, ad una problematica emergente nel campo della sanità animale: la Malattia Emorragica Epizootica (EHDV) che colpisce bovini e cervi, chiedendo di riferire sulle azioni poste in essere da questo Ministero per contrastare tale malattia.
Prima di entrare nella disamina puntuale dell’operato, ho il piacere di annunciare che, sul fronte della profilassi immunizzante, sono in corso diversi studi sperimentali volti alla produzione di un vaccino, unico strumento realmente efficace nel contrasto alle malattie virali come l’EHDV.
Ciò premesso, a seguito della prima notifica del virus della Malattia EHDV in Sardegna e in Sicilia nel novembre 2022 – il primo rilevamento in Europa – è stato predisposto il monitoraggio straordinario negli allevamenti e nei territori intorno alle aziende positive, volto ad accertare la reale diffusione del virus, attraverso l’intensificazione del monitoraggio clinico e dei prelievi sugli animali sentinella utilizzati per la sorveglianza della Blue Tongue.
Inoltre, si è proceduto al blocco totale delle movimentazioni degli animali sensibili dalle Isole, ed è stata effettuata l’attività di rintraccio sulle partite di animali movimentate da detti territori nei periodi precedenti il rilevamento delle prime positività.
Sulla base degli esiti favorevoli del monitoraggio, non essendo state rilevate ulteriori positività, limitatamente al territorio nazionale, sono state consentite le movimentazioni «da vita» (cioè destinate ad altri allevamenti commerciali e non al macello) dalle due Isole, solo previ a esecuzione del test PCR specifico per EHDV, con esito negativo, su ogni animale da movimentare. Le movimentazioni da macello sono state liberamente consentite, a condizione di procedere alla macellazione entro 24 ore dall’arrivo degli animali.
Dette condizioni sono tuttora vigenti, ancorché la situazione epidemiologica nazionale al momento sia nettamente stabile.
Ciò premesso devo ricordare che la Commissione europea, alla luce della mutata situazione epidemiologica della malattia, con il Regolamento delegato (UE)2023/2515, ha recentemente apportato alcune modifiche al Regolamento delegato (UE) 2020/688, che stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri – in relazione alle condizioni per ridurre il rischio correlato alle movimentazioni da vita degli animali sensibili all’EHDV da territori con infezione accertata.
Nello specifico, le condizioni devono essere adottate dallo Stato Membro di origine degli animali da movimentare.
È previsto, inoltre, il ricorso ad un regime derogatorio ai divieti di movimentazione dei capi delle specie sensibili provenienti da zone sottoposte a restrizione per EHDV, nel rispetto di specifiche condizioni.
Ciò comporta che lo Stato Membro di origine possa autorizzare movimenti che non soddisfano le condizioni, se lo Stato Membro di destinazione accetta gli animali indipendentemente dallo stato sanitario dello Stato Membro di origine in relazione all’EHDV.
In sostanza, quest’ultima opzione non prevede l’applicazione di misure di riduzione del rischio connesso alle movimentazioni degli animali sensibili.
Il Ministero della salute, tuttavia, ha evidenziato l’elevatissimo ed inaccettabile rischio correlato alla eventuale accettazione di questa condizione, sia a causa dell’ingente numero di capi introdotti in Italia, sia in relazione alla presenza nel territorio nazionale e nelle zone di destino degli animali degli insetti vettori, e tenuto conto delle esperienze in materia di Blue Tongue.
Nell’ottobre 2023, alla luce della mutata situazione epidemiologica, e nelle more della modifica della normativa all’epoca in corso, le Autorità Sanitarie della Francia hanno proposto all’Italia di individuare una soluzione temporanea per consentire la prosecuzione dei consolidati e considerevoli canali commerciali, a fronte dei divieti di movimentazione imposti dalle norme.
Pertanto, il Ministero della salute, avvalendosi anche del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche degli animali presso l’IZS Abruzzo e Molise, ha elaborato e siglato un Protocollo di Intesa con la Francia, il quale prevede che gli animali provenienti dalle zone di restrizione francesi per EHDV siano introdotti in Italia, previo trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni seguito da un test PCR per EHDV negativo, effettuato su ciascun animale da movimentare.
In tale contesto è mia intenzione evidenziare il costante impegno del Ministero della salute al fine di individuare ogni utile soluzione per evitare eventuali criticità dei canali commerciali, nel rispetto dei margini previsti dalle norme ed in coordinamento con le Autorità europee, e in particolare per la salvaguardia del comparto zootecnico nei suoi vari aspetti sanitari.
Assicuro, altresì, la massima attenzione rivolta al miglioramento costante del monitoraggio sierologico, per individuare tempestivamente eventuali nuove ondate epidemiche o l’ingresso di nuovi virus, o nuovi sierotipi di virus già circolanti, a trasmissione vettoriale.
Da ultimo, per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici, devo precisare che, ad oggi, le conoscenze sulla malattia non suggeriscono un impatto sanitario ed economico dell’EHDV paragonabile alla Peste Suina Africana.
Il Regolamento di Sanità Animale, (UE) 2016/429, classifica la Peste Suina Africana come malattia di categoria A, ossia una malattia che non si manifesta normalmente nell’Unione europea e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione.
La Malattia EHDV viene, invece, classificata come malattia di categoria D ed E, ovvero una malattia per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione, tramite import o movimentazione intra UE, e vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione europea”.
25 gennaio 2024 – Quotidiano sanita