Il Ministero della Salute ha pubblicato in questi giorni due note di aggiornamento sulla situazione relativa ai focolai di Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD) e Bluetongue da sierotipo 3 (BTV3) nelle regioni Sicilia e Sardegna, dettagliando le modalità per la ripresa delle movimentazioni degli animali delle specie sensibili sul territorio nazionale.
Relativamente alla Malattia del Cervo, il Ministero evidenzia che le attività di monitoraggio condotte per stimare l’effettiva diffusione del virus nei territori delle due isole, nonché per valutare il ruolo epidemiologico degli ovi-capini nella trasmissione e diffusione della malattia, in particolare in Sardegna dove sono state riscontrate alcune sieropositività nelle pecore, hanno dimostrato la diffusione del virus in diverse province.
In Sicilia, viceversa, le positività confermate sono tuttora limitate alla sola provincia di Trapani, e in particolare al territorio del comune di Misiliscemi.
Per quanto riguarda il BTV3, l’attività di sorveglianza condotta ha confermato in Sardegna un interessamento parziale del territorio regionale mentre in Sicilia resta confermata un’unica positività in provincia di Trapani.
In considerazione di questo, tenuto conto delle esigenze di movimentazione degli animali delle specie sensibili, sia da vita che da macello, e della prossimità del periodo delle festività natalizie che comporta un aumento delle macellazioni (in particolare di ovi-caprini), nonché considerate le attuali temperature, sentito il CdR dell’IZSAM, il Ministero ritiene che possano essere consentite le movimentazioni da vita e da macello dai territori isolani come di seguito specificato.
Come spiegato nella nota, le movimentazioni da vita sono consentite solo ed esclusivamente previa esecuzione della PCR per la Malattia del Cervo con esito negativo su ogni singolo animale da movimentare da tutto il territorio della regione Sardegna e dei comuni ricadenti nella provincia di Trapani della regione Sicilia, e previa esecuzione della PCR per BTV3 con esito negativo, dai comuni della regione Sardegna elencati nella tabella allegata e dai comuni della regione Sicilia ricadenti nella provincia di Trapani.
In tutti gli spostamenti è obbligatorio procedere al trattamento degli animali da movimentare con repellente per insetti. Il trattamento deve avere una durata di almeno 7 giorni e comunque essere effettuato fino al giorno della partenza. Trascorsi almeno 7 gg dall’inizio del trattamento gli animali devono essere sottoposti al test PCR.
Per quanto riguarda le movimentazioni da macello il Ministero ritiene che queste possano essere liberamente consentite, a condizione che la macellazione venga effettuata nel minor tempo possibile, potendosi tuttavia allungare a 48 ore il tempo di attesa dalla data di emissione della presente informativa (20 dicembre 2022) e fino al 6 gennaio 2023 (proroga valida per tutte le macellazioni nazionali).
Tutto questo, sottolinea il Ministero, fermo restando la prosecuzione dei piani di sorveglianza per EHDV e BTV3 ancora in essere nelle regioni Sardegna e Sicilia. In base agli esiti di detti monitoraggi, che consentiranno l’elaborazione di misure di mitigazione differenziate in base al rischio (territori di destinazione, sorveglianza sierologica ed entomologia, temperature stagionali, etc..), queste prescrizioni potranno essere suscettibili di revisione.