Quesito – Un dipendente pubblico ha chiesto un giorno di malattia per effettuare una visita specialistica. Al rientro ha prodotto un certificato medico della struttura. Siamo tenuti a richiedere che sul certificato o in un’autodichiarazione sia indicato che tale visita non è stata possibile effettuarla fuori dall’orario di lavoro? Grazie.
risposta di Paolo Pizzo – Gentilissimo,
Il nuovo comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 (decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011) stabilisce che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
La richiesta di cui al quesito del Dirigente o della segreteria era contenuta, in assenza di un esplicito riferimento di legge, nella circolare n. 8/2008 della Funzione Pubblica e soprattutto in un Orientamento Applicativo dell’ARAN (risposta 795-20 Comparto Autonomie Locali) seguito alla lettera da tutte le scuole, in cui era specificato che la visita medico specialistica o l’esame clinico diagnostico doveva legarsi ad uno stato patologico in atto o a ragionevoli timori dell’insorgenza dello stesso, secondo le risultanze della certificazione rilasciata dal medico cura; e che l’imputazione a malattia delle visite/esami era vincolata a questi due fattori:
che sia effettivamente impossibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio: il che può avvenire o in considerazione delle caratteristiche degli accertamenti o esami clinici, o del particolare contesto organizzativo del luogo ove devono essere svolti; la prova dell’impossibilità spetta al lavoratore;
ai fini della giustificazione dell’assenza e della sua riconduzione al trattamento di malattia, il dipendente esibisce la certificazione medica che prescrive le visite e gli accertamenti nonché quella rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante l’effettuazione delle visite o degli accertamenti”.
Con l’entrata in vigore della legge sopra citata non esistono più questi due vincoli.
Non solo, ma è la stessa ARAN che lo dice chiaramente e sempre in un Orientamento delle Autonomie Locali del 7/8/2012 (RAL 1434) richiamando anche la nuova circolare della Funzione Pubblica.
“…si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.
In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (LA GIUSTIFICAZIONE, AD ESEMPIO, CHE LE MEDESIME POTEVANO ESSERE EFFETTUATE SOLO IN ORARI COINCIDENTE CON QUELLO DI LAVORO).
In tal modo, SONO STATE SUPERATE ANCHE ALCUNE INDICAZIONI PIÙ RIGOROSE CHE, IN MANCANZA DI UNA PRECISA DISCIPLINA LEGALE DI RIFERIMENTO, ERANO CONTENUTE ANCHE NEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI GIÀ FORMULATI DALL’ARAN IN MATERIA.”
La cosa che a noi desta più stupore è che molti docenti ci mandano le circolari dei loro Dirigenti (oppure delle FAQ di alcuni sindacati in risposta ai Dirigenti che pongono lo stesso tuo quesito), in cui si continua a sottolineare e sostenere che bisogna assolutamente seguire alla lettera l’Orientamento ARAN 795-20 che per imputare l’assenza a malattia impone il vincolo di dimostrare che sia effettivamente impossibile effettuare la visita al di fuori dell’orario di servizio.
Ora, dal momento che l’ARAN ha “superato” l’ARAN, mi chiedo: perché non si dice con uguale determinazione di seguire alla lettera la legge e ciò che il nuovo Orientamento ARAN prescrive, che di fatto supera il precedente, ovvero che non esiste più LA GIUSTIFICAZIONE CHE LE VISITE POSSONO ESSERE EFFETTUATE SOLO IN ORARI COINCIDENT CON QUELLO DI LAVORO?
Forse perché non “conviene”?
Pertanto, è utile sapere che la richiesta di cui al quesito è assolutamente illegittima perché non prevista dalla legge.
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/ – 4 novembre 2013