Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è importante che il lavoratore verifichi l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all’indirizzo perla reperibilità.
Lo ha precisato l’Inps con messaggio 4344 del 12 marzo scorso, in seguito a richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati sull’attivazione del canale telematico per la richiesta all’Inps delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro di cui alla circolare 118/2011. Viene sottolineato, che la richiesta è offerta ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce all’Istituto la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia, anche nell’ipotesi in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Inps.In ogni caso, vi è sempre la possibilità per i datori di lavoro pubblici di far riferimento alle Asl territorialmente competenti. Per i lavoratori del settore pubblico, attualmente il servizio dell’Inps non potrà coprire tutto l’orario di reperibilità (9.00-13.00/15.00-18.00), dato che le visite mediche di controllo possono essere effettuate solo nelle fasce di reperibilità dei lavoratori del settore privato (1o.00-12.00/17.00-19.00).Particolare importanza riveste, come fatto cenno, l’indirizzo sul certificato; la responsabilità sulla correttezza delle informazioni riportate, è del lavoratore che ha il diritto e dovere di controllare tali dati al momento dell’inserimento da parte del medico o dopo visualizzando la copia stampata del certificato stesso. Infatti, ai fmi dell’indennizzabilità della malattia, si dovrà garantire la massima diligenza nel fornire anche gli elementi utili di dettaglio per consentire il reperimento, specie in quei casi di particolare complessità: contrade di notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un unico numero civico, ecc. Per quanto concerne le visite richieste via fax, l’Inps precisa che le istanze di visite mediche di controllo che pervengono con questo canale potranno essere accolte solo in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico. Inoltre, sono abolite tutte le pregresse modalità informative sull’esito delle visite domiciliari, invio per lettera della copia per il datore di lavoro, dato che di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l’apposita sezione a loro disposizione sul portale internet. Infine, precisa l’Inps, rimane in vita ogni altra comunicazione resa disponibile dalle relative procedure a seguito dell’apposizione di specifici codici di trattazione (ad esempio per sanzioni o giustificazioni).
il sole 24 ore – 13 marzo 2012