Sulla Malattia di Aujeszky (MA) la Direzione Generale della Sanità Animale diffonde una nota dettagliata sui flussi commerciali per le regioni che si accingono a chiedere lo status di indennità.
Il Ministero della Salute ha trasmesso ai Servizi Veterinari regionali una dettagliata nota sulle condizioni per le movimentazioni di suini verso regioni italiane elencate dall’Unione Europea come Regioni con divieto di vaccinazione. Si tratta di zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da ADV (Aujeszky Disease Virus) ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
Condizioni di movimentazione in vista dell’indennità– Nel corso del 2022, le regioni con divieto di vaccinazione hanno inviato alle altre regioni un protocollo che definisce le condizioni da verificare per le movimentazioni di suini dirette verso questi territori. Tali condizioni sono finalizzate a prevenire la comparsa di sieropositività nelle regioni che si accingono a richiedere il riconoscimento comunitario di territorio indenne da Malattia di Aujeszky (MA), in linea con le condizioni previste dal Reg. 2020/689, e tali da garantire allo stesso tempo la prosecuzione di flussi commerciali di suini tra territori che sono in fasi differenti del processo di eradicazione della malattia.
In proposito, la Direzione Generale della Sanità Animale (Dgsaf) diffonde alcune dettagliate precisazioni:
a) L’operatore dello stabilimento di origine deve fare richiesta di sospensione della vaccinazione per MA alla regione competente, per il tramite del Servizio veterinario della ASL competente sullo stabilimento. La Regione o Provincia autonoma a sua volta informa il Ministero della salute ed il Centro di referenza nazionale per MA.
b) Lo stabilimento di origine deve essere indenne da MA secondo quanto previsto dai Piani regionali di controllo finalizzati all’eradicazione della malattia, e la qualifica aggiornata in BDN da non più di 12 mesi. Il Servizio veterinario competente sullo stabilimento deve inoltre verificare, anche con il supporto dell’OEVR, i seguenti aspetti:
– la corrispondenza delle informazioni presenti in BDN con quanto rilevato nella realtà aziendale di cui trattasi;
– il livello di rischio dello stabilimento richiedente (es. tipologia stabilimento e modalità di allevamento, precedenti positività negli ultimi 12 mesi, correlazioni epidemiologiche con stabilimenti positivi negli ultimi 6 mesi)
– il rispetto delle frequenze di controllo sierologico previste dal piano di eradicazione regionale della MA;
– il rispetto dei requisiti di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022, le cui informazioni devono essere registrate nel sistema Classyfarm.it.
c) I suini da movimentare sono sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o contro la glicoproteina gB, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza.
d) L’operatore garantisce che la partita di suini oggetto di movimentazione venga mantenuta fisicamente e gestionalmente separata in caso di introduzione nell’allevamento, nei giorni successivi al campionamento, di suini provenienti da territori non indenni da MA. I controlli sierologici di cui alla lettera c) non sono previsti per le movimentazioni di cui all’ oggetto qualora siano trascorsi 12 mesi dall’ interruzione della vaccinazione nello stabilimento d’origine e lo stesso rispetti tutti i requisiti per il riconoscimento di indennità previsti dal Reg. 2020/689 (Allegato IV, parte V, Capitolo 1, Sezione 1).
Introduzione del divieto di vaccinazione– A questo riguardo, la Direzione Generale fa presente che – per il riconoscimento di territorio indenne da MA- l’introduzione del divieto deve essere presa in considerazione solo nella fase finale del processo di eradicazione, al fine di evitare una ripresa della circolazione virale nel territorio di competenza. E’ inoltre necessario che vi sia un parere favorevole del Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky, emesso sulla base dell’analisi dei dati epidemiologici registrati sul territorio.
Concessione dello status di indennità– Ai sensi del Reg 2020/689 lo status di indenne da infezione da ADV (Aujeszky Disease Virus) per quanto riguarda i suini detenuti può essere concesso a uno Stato membro o a una zona solo se:
a) nei 12 mesi precedenti è stata vietata la vaccinazione dei suini detenuti contro la malattia di Aujeszky;
b) è stata attuata la sorveglianza per dimostrare che, almeno nei 24 mesi precedenti, in nessuno degli stabilimenti situati nello Stato membro o nella zona in questione sono stati constatati elementi clinici, virologici o sierologici comprovanti l’infezione da ADV; e
c) qualora l’infezione da ADV sia notoriamente presente nei suini selvatici, sono state attuate misure per prevenire l’eventuale trasmissione dell’ADV dai suini selvatici ai suini detenuti.