Con regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 è stato aggiornato l’Allegato VI, Parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con l’inclusione della Regione del Veneto nell’elenco dei territori aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Malattia di Aujeszky (MA). L’Unità organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari ha comunicato con nota del 15 marzo che di conseguenza, le movimentazioni di suini da territori non indenni da MA verso il territorio della Regione del Veneto dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, ovvero:
- Tutto il materiale germinale di suini introdotto in allevamento proviene da: o Stabilimenti indenni da infezione da MA; oppure o Stabilimenti riconosciuti di materiali germinale
- Tutti i suini introdotti: 1. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in territori indenni per MA (per il territorio nazionale la regione Friuli Venezia Giulia e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano), oppure
- provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA non situati in un territorio indenne da infezione da MA e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B della MA, effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (cfr. Tabella sotto riportata);
- oppure 3. provengono da stabilimenti non indenni e sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro introduzione nell’azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il gB della MA effettuata in due occasioni a un intervallo non inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l’ultima prova deve essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione.
- nel caso di apertura di nuovi allevamenti, lo status di indenne da infezione da MA può essere concesso a uno stabilimento se:
- tutti i suini provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in un territorio indenne da infezione da MA, oppure
- i suini provengono da stabilimenti indenni situati in un territorio contemplato da un programma di eradicazione approvato e siano stati testati come descritto nel punto 2.
Nota Regionale del 24/03/2023 prot. n. 0164979 con oggetto: “Malattia di Aujeszky (MA)– ulteriori indicazioni per la movimentazione di suini verso il territorio della regione Veneto. Attestazione sanitaria integrativa”
Nota Regionale del 15/03/2023 prot. n. 0143989 con oggetto: “Malattia di Aujeszky – piano di sorveglianza campionamenti in allevamenti di suini del Veneto. AGGIORNAMENTO ns. nota prot. n. 140571 del 14/03/2023”
Nota Regionale del 14/03/2023 prot. n. 0140571 con oggetto: “Malattia di Aujeszky – piano di sorveglianza campionamenti in allevamenti di suini del Veneto”