Con la Direttiva ministeriale “Procedure per la macellazione a domicilio del privato ai fini dell’autoconsumo ai sensi dell’art. 13 del R.D. 20 dicembre 1928 n° 3298” la Direzione generale Igiene e Sicurezza degli alimenti ha introdotto alcune modifiche alle modalità del controllo veterinario. In particolare la Direttiva introduce la figura di ‘persona formata’ in seguito alla frequenza di un corso rilasciato dal Servizio veterinario dell’azienda sanitaria . Il Servizio veterinario quindi, ricevuta la comunicazione del proprietario degli animali circa la sua intenzione di procedere alla macellazione a domicilio per uso familiare valuta se sussista la necessità di procedere alla visita ante-mortem dell’animale in allevamento. Se la macellazione a domicilio viene condotta da persona formata, il servizio veterinario procederà a un controllo ispettivo pari ad almeno il 10% delle richieste al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste nelle fasi di macellazione e successiva lavorazione delle carni. Nei casi in cui la macellazione non sia condotta da persona formata il Servizio veterinario effettua la visita post-mortem.
La direttiva incontra la contrarietà del Sivemp che ne chiede il ritiro. Secondo il Sindacato: “Così come formulata, la direttiva determina, nei confronti dei Servizi veterinari, la sottrazione del controllo di fattori di rischio di gravità potenzialmente elevatissima sia per i consumatori degli alimenti di tale provenienza, sia per la protezione sanitaria ed economica dell’intera filiera agro-zootecnico-alimentare italiana. Il provvedimento, infatti, non tiene conto dell’attuale necessità, in una fase del controllo degli animali e degli alimenti non meno delicata di altre proprio perché svolte nel contesto di una “gestione familiare”, di garantire l’applicazione alla macellazione degli animali delle peculiari conoscenze e competenze in materia del personale veterinario dirigente e specialista dei Servizi di Sanità Animale e Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Servizio Sanitario Nazionale, al fine della fondamentale prevenzione delle zoonosi e delle malattie infettive, tenuto anche conto della situazione epidemiologica nazionale ed europea, relativa anche e in specie a patologie animali quali la Peste suina africana e l’Afta epizootica che come è noto gravitano non lontano dai confini nazionali”
E prosegue: “Di particolare gravità, perciò da escludere, la previsione – contestata anche da molti Assessorati regionali alla sanità – secondo cui l’attività ispettiva in questione possa far perno sul giudizio di personale “laico” e possa addirittura essere svolta dal medesimo. Atteso che lo svolgimento dell’attività ispettiva specifica, ove svolta da personale diverso da medici veterinari specialisti, si ritiene configuri anche esercizio abusivo della professione nonché delle disposizioni di legge – nazionali e di derivazione comunitaria – inerenti le modalità di esecuzione di tale funzione, detto personale non meglio identificato risulta comunque e inopinatamente dichiarato “formato” sulla base di requisiti nemmeno determinati come per legge si prevede nel nostro ordinamento”.
ALLEGATI