Non si possono precettare i veterinari per tutelare gli interessi economici dei produttori. La terza sezione del Tar ha accolto il ricorso del SIVeMP Veneto e di due veterinari in servizio all’Ulss 12 di Venezia che erano stati “precettati” al mercato ittico del Tronchetto in una giorno di sciopero indetto dalle sigle della dirigenza medica. I giudici amministrativi, con sentenza depositata il 13 ottobre, hanno annullato l’ordinanza “contingibile e urgente” del Comune di Venezia, impugnata dal sindacato, con cui il Sindaco ordinava al direttore del mercato ittico il mantenimento delle operazioni di commercializzazione del mercato, e al direttore dell’Ulss 12 di garantire la continuità dei servizi di veterinaria per il giorno dello sciopero e cioè il 4 marzo 2005.
Nel motivare l’accoglimento del ricorso del SIVeMP il Tar sottolinea come l’ordinanza in questione, nata dalla richieste della società Vesta che gestisce il mercato, veniva “giustificata” solo con l’impossibilità di consentire, per un giorno, l’approvvigionamento dei prodotti ittici a causa del blocco della loro commercializzazione. «Risulta chiaramente – scrivono i giudici – che l’ordinanza è stata adottata solamente per tutelare gli interessi prettamente economici degli operatori del settore, e ciò non integra i presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti per l’esercizio dei poteri straordinari di cui all’art. 54 del Dlgs 18 agosto 2000, numero 267 in tema di precettazione». I giudici amministrativi quindi accolgono il ricorso del SIVeMP e condannano il Comune e la Prefettura di Venezia, che si erano costituiti, a pagare le spese del giudizio. «La sentenza del Tar del Veneto – dice il segretario regionale SIVeMP Roberto Poggiani – è un segnale importante in un momento in cui anche i diritti fondamentali di chi lavora vengono messi in discussione. Per quanto in ritardo, con i tempi della giustizia amministrativa, questo importante pronunciamento ribadisce che negli stabilimenti produttivi, come i macelli, i veterinari non possono essere precettati in caso di sciopero al di fuori di urgenti esigenze di sanità pubblica e dei casi previsti tassativamente dalla normativa».
A cura di C.Fo – 15 ottobre 2011 – riproduzione riservata