Ballottaggio. In Toscana debutta se nessuno supererà il 40%; in Veneto respinto il tentativo di introdurlo se nessuno dovesse arrivare al 42,5%. Altrove, invece, nulla ha frenato il desiderio invincibile di novità.
In Toscana debutta il ballottaggio se nessuno supererà il 40%, in Umbria arriva il super-premio di maggioranza, che diventa modulare in Puglia, dove non ci sono le norme pro-parità di genere che invece si incontrano in Veneto: Veneto e Toscana condividono la chance del voto disgiunto, che per esempio permette di votare un presidente di centrosinistra e una lista di centrodestra, ipotesi esclusa nelle Marche e in altre regioni.
Agli appassionati di meccanismi elettorali, gruppo non troppo numeroso in verità, le prossime regionali offrono insomma un sontuoso menu degustazione, anche senza addentrarsi nelle regole su collegi, circoscrizioni, resti, clausole per il «miglior perdente» e così via. Lo stesso, del resto, era accaduto a novembre, quando in Emilia Romagna i pochi cittadini andati alle urne hanno votato con una legge vecchia di soli quattro mesi, mentre in Calabria le regole sono state cambiate due volte in poche settimane e hanno trovato pace solo due mesi prima del voto: una prima ipotesi era stata abbattuta dall’impugnativa del Governo contro la maxi-soglia di sbarramento (al 15%) e il premio di maggioranza che avrebbe al vincitore il 60% dei seggi (come accade in Umbria), ed è quindi stata corretta limando un po’ soglia (al 10%) e premio (55% dei seggi). Questa abitudine alla riforma della vigilia poggia però su un illustre precedente nazionale, rappresentato dal Porcellum approvato a Natale 2005 e utilizzato per la prima volta quattro mesi dopo: sappiamo com’è finita. La giustificazione ufficiale è rappresentata dall’esigenza di adeguare il numero di consiglieri comunali ai nuovi limiti imposti dalle leggi nazionali sui «costi della 7 Il premio di maggioranza è l’aspetto più controverso delle leggi elettorali regionali ed è stato alla base della stessa bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge elettorale nazionale del 2005. Il problema sorge quando il «premio», cioè il meccanismo che attribuisce alla coalizione vincente la maggioranza dei seggi, scatta a prescindere dal raggiungimento di una soglia minima di voti. In un quadro politico frammentato, questo sistema rischia di attribuire un peso preponderante a forze con risultati elettorali modesti, alterando in modo drastico il principio di rappresentanza politica»: la legge che ha tagliato la politica regionale, però, è dell’agosto 2011, e le riforme elettorali locali fiorite in questi mesi colgono lo spunto per occuparsi di tutt’altro.
Accanto al problema rappresentato dalle “riforme della vigilia” che producono un caleidoscopio di regole incomprensibile all’elettore medio, c’è il fatto che molte di queste norme sollevano oggi più di un dubbio sulla loro tenuta costituzionale. A partire dalla legge madre, il Tatarellum (la 43 del 1995), da cui nascono tutte le norme regionali.
A ricordarlo nei giorni scorsi è intervenuto anche il presidente della bicamerale per le Questioni regionali, l’ex ministro della Pa Gianpiero D’Alia (Udc), che in un’interpellanza al Governo ha sottolineato una verità abbastanza semplice: la Corte costituzionale l’anno scorso ha affondato il Porcellum a causa del premio di maggioranza senza soglia minima, che permette di conquistare la maggioranza assoluta dei seggi anche a partiti che raccolgono «ridotte percentuali di suffragi» (come accaduto al Pd nel 2013), e delle liste bloccate, che violano il diritto di voto scritto nell’articolo 48 della Costituzione.
Le liste bloccate e i premi di maggioranza senza soglia minima, che secondo i giudici delle l eggi determinano «un’alterazione profonda nella composizione della rappresentanza democratica», si trovano anche in parecchie leggi regionali, e nella stessa legge quadro nazionale: come mai, ha chiesto D’Alia, quello che è incostituzionale a Roma diventa legittimo a Perugia, Genova o Bari?
Il problema riguarda prima di tutto la nuova legge dell’Umbria, del 23 febbraio scorso, che riconosce 12 seggi su 20 alla lista o alla coalizione vincente, a prescindere dai voti effettivamente raccolti. Lo stesso però succede con la legge approvata qualche settimana fa in Puglia, dove chi vince otterrà almeno 27 posti su 50 (28 se raggiunge almeno il 35% dei voti, 29 se supera il 40%): a Bari, però, la battaglia dialettica è esplosa sulla mancata introduzione delle soglie di genere, bocciate secondo il presidente uscente Nichi Vendola da una «retromarcia cavernicola» mentre per Forza Italia avrebbero «consegnato la politica nelle mani dei poteri forti di tipo economico e criminale». Il premio “automatico” al vincente si incontra anche in Campania (dove è appena tramontata l’ipotesi di estendere alle liste la soglia di sbarramento al 10% prevista per le coalizioni), ma ancor più paradossale è trovare una situazione analoga in Liguria, che in modo fedele alle regole nazionali assegna 16 seggi su 30 al primo arrivato, prevedendo premi ulteriori per chi supera il 40% (17 seggi) o il 50% (18 seggi). Come mai, per risolvere un quadro così contraddittorio, non si mette mano a una regola nazionale coerente, come si è fatto con successo per i Comuni che seguono felicemente la stessa legge elettorale da 22 anni? Misteri del federalismo.
VENETO
La legge in vigore è la 1 del 27 gennaio 2015 e tra le varie novità prevede il voto disgiunto e una soglia di genere al 50% per le liste. Dopo poche settimane di vita, è stata investita da un tentativo di modifica per introdurre il ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiungesse il 42,5% (ipotesi divenuta più probabile dopo la candidatura di Flavio Tosi),?ma è stato respinto.
Il Sole 24 Ore – 23 marzo 2015