Irap, nessuna imposta a carico dei medici dipendenti pubblici che esercitano attività privata in ambito ospedaliero, la cosiddetta attività intramoenia. Il principio è stato stabilito da una sentenza del giudice padovano del Lavoro Francesco Perrone che ha accolto la domanda di una decina di medici dell’Usl 17 di Este-Monselice, supportati dal sindacato di categoria regionale di cui è segretario per il Veneto il dottor Salvatore Calabrese. Il 9 ottobre 2010 una decina di sanitari propongono ricorso dopo essersi accorti che l’ente sanitario, di cui sono dipendenti, si era trattenuto dalle loro buste- paga circa trenta mila euro complessivi a titolo di quota Irap, imposta che si applica sulle attività produttive esercitate in ciascuna regione, pagata da chi svolge attività d’impresa e non dalle persone fisiche.
Anche le Usl, infatti, sono tenute al saldo dell’imposta regionale in base a una norma del 1997 poi modificata con un decreto legislativo del 1998 il cui presupposto applicativo è «l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».
Tra i medici, chi ha dovuto sborsare oltre 10 mila euro, chi quattromila, chi settemila a seconda del lavoro svolto come liberi professionisti. Professionisti che, beneficiando delle risorse messe a disposizione (ambulatorio, strumentazione, personale infermieristico o di segreteria) versano una percentuale dei loro guadagni all’ente per rifonderlo dei costi sopportati. Precisa la contestazione dei medici difesi dall’avvocato Marcello Maria Fracanzani: l’attività intramoenia è organizzata dall’Usl, mentre il medico che svolge attività privata in ambito ospedaliero non ha alcuna autonoma capacità organizzativa. Di conseguenza non spetta a quest’ultimo pagare l’Irap.
Del tutto illegittima – secondo la tesi dei sanitari – la trattenuta sugli emolumenti anche perché manca una previsione di legge che affermi il diritto di rivalsa da parte dell’Usl. Così quest’ultima non può operare in via unilaterale la trattenuta Irap sulle retribuzioni del personale.
Al contrario di quanto accaduto, alla voce “rimborsi dei costi diretti o indiretti” sostenuti dall’Usl (materia di trattativa sindacale) non può essere inclusa l’Irap. Citando la legge numero 888 del 1999, il giudice Perrone conferma: «Per le prestazioni (svolte intramoenia) all’azienda compete il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali». Non la quota di Irap pagata alla Regione.
Benché solo una parte delle somme trattenute siano state rimborsate ai ricorrenti (per un’altra parte la restituzione non c’è stata per intervenuta prescrizione), di fatto il giudice ha dato ragione ai medici dell’UsI 17 che non sono gli unici ad aver sollevato la questione in sede giudiziaria. Analoghi procedimenti davanti al giudice del lavoro riguardano sia altre Usl del Padovano sia enti sanitari fuori Regione.
Il Mattino di Padova – 20 aprile 2012