di Claudio Testuzza. La liquidazione, per i futuri pensionati, sarà erogata a “singhiozzo”. Le recenti disposizioni legislative hanno ulteriormente inasprito la forma di pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfs), indennità premio di servizio (Ips) per i dirigenti medici o di fine lavoro (Tfr). Le amministrazioni avranno tempo per pagarla, nel 2014, anziché sei mesi, il doppio: ben dodici mesi. Ma il primo versamento riguarderà importi solo fino a 50mila euro. In precedenza la soglia era fissata a 90mila. Ma non basta. Tra i 50 e i 100mila euro sono previste due distinte rate annuali che diventano tre oltre la soglia dei 100mila euro. Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 996/2014 illustrando le nuove disposizioni della legge di stabilità. Due sono le novità, entrambe previste dall’articolo 1, comma 484, della legge 147/2013.
La prima prevede che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo inferiore o pari a 50mila euro; in due rate annuali se di importo superiore a 50mila euro e inferiore a 100mila euro (prima rata pari a 50mila euro e seconda rata pari alla parte rimanente); in tre rate annuali se di importo pari o superiore a 100mila euro (prima e seconda rata pari a 50mila euro e terza rata pari alla parte rimanente).
La seconda novità è, appunto, l’innalzamento a 12 mesi, dai precedenti 6 mesi, del termine di pagamento dei Tfs e Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
Anche tale incremento del termine ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data. Il comma 485 dell’articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce, tuttavia, che continuano ad applicarsi le vecchie regole ai soggetti che hanno maturato i requisiti di pensione entro il 31 dicembre 2013.
Alla luce delle novità e in attesa dell’adeguamento degli applicativi, l’Inps ha invitato le proprie sedi a definire tutte le pratiche non interessate dalle novità, ossia quelle relative ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2013 ovvero cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2014, ma con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2013.
Tale condizione riguarda coloro che siano cessati dal servizio per decesso o per inabilità anche a decorrere dal 1° gennaio 2014, ma a condizione che l’importo lordo complessivo della prestazione sia inferiore o pari a 50mila euro per i casi in cui il diritto alla pensione non sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2013.
Il Sole 24 Ore sanità – 7 febbraio 2014