Con il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, l’Inps ha comunicato, in via definitiva, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensioni aventi decorrenza nel 2012. I suddetti coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) sia a quella relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B). Infatti, per il ottenere l’importo complessivo della pensione da liquidare, occorre sommare le due quote (quota A + quota B) dei contributi posseduti dagli assicurati, dopo opportuna rivalutazione. Si otterrà così l’importo mensile spettante al lavoratore.
Si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto percentuale, per rivalutare i periodi di lavoro coperti da contribuzione prestati dal 1° gennaio 1993 in poi; mentre per i periodi di lavoro svolti fino al 31 dicembre 1992, la rivalutazione delle retribuzioni avviene applicando i coefficienti previsti dalla legge 297/1982, pari all’indice annuo del costo della vita, senza l’aumento di un punto percentuale.
Si ricorda che non sono oggetto di rivalutazione le retribuzioni dell’anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. L’Inps, dunque, riporta nelle tabelle di quest’anno i coefficienti del 2012 e del 2011 pari a uno, per poi aumentarli successivamente.
Pronti i coefficienti per la liquidazione delle pensioni
Fissati, per l’anno 2012, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, ha comunicato per l’anno in corso i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione. In particolare, i coefficienti si distinguono in “quota A” e “quota B”: le prime si riferiscono alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993; mentre le seconde riguardano le anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, così come stabilito dal D.Lgs.n. 503/1992.
Il calcolo – Al riguardo, è utile capire come si arriva a determinare l’importo pensionistico. Premessa la complessità del meccanismo di calcolo, la somma finale è costituita da una serie di calcoli rappresentati dalla somma, da una parte, dell’anzianità contributiva posseduta dagli assicurati fino alla data del 31dicembre 1992 e, dall’altra parte, dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi. In maniera analitica, è da sottolineare che un taglio netto al metodo di calcolo della retribuzione pensionabile si è avuto con la riforma Amato (D.Lgs. n. 503/1992), con la quale è stato stabilito che per i lavoratori dipendenti iscritti per la prima volta a una forma previdenziale obbligatoria la retribuzione pensionabile venisse calcolata non più sugli ultimi cinque anni retributivi precedenti la pensione, ma estesa a tutta la contribuzione versata nel corso della vita lavorativa. Però è stato stabilito che per i soggetti che potevano far valere 15 anni di contribuzione alla data del 31dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabile venisse determinata con riferimento agli ultimi dieci anni di contribuzione precedenti la pensione. Successivamente e in via transitoria, nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, la stessa Legge di riforma n. 335/1995 ha previsto che i periodi di riferimento fossero costituiti dai consueti cinque anni aumentati del 50%, elevati poi al 66,6% per i periodi lavorati da gennaio 1996 in poi, del numero delle settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto sino a un massimo di dieci annidi retribuzione per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi il periodo di ricerca viene elevato sino al massimo di 15 anni. Per quanto concerne i lavoratori che invece facciano valere alla data del 31 dicembre 1992 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione pensionabile è determinata dai cinque anni di retribuzione aumentati dei periodi di contribuzione presi in misura intera, compresi tra il 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione senza alcun limite massimo.
La rivalutazione – Per quanto concerne il meccanismo della rivalutazione delle retribuzioni, è da ricordare che esso opera in base all’indice dei prezzi al consumo (FOI), con l’aumento di un punto percentuale per i periodi di lavoro, coperti da contribuzione, prestati dal 1° gennaio 1993 in poi. Invece, per quanto riguarda i periodi di lavoro che sono stati svolti fino alla data del 31 dicembre1992, la rivalutazione delle retribuzioni deve essere eseguita applicando l’indice annuo del costo della vita (L. n.297/1982), cioè senza l’aumento di un punto percentuale. Dopo il calcolo delle due quote di pensione, scaturenti dall’applicazione dei rispettivi coefficienti di rivalutazione, l’importo mensile spettante al lavoratore, a titolo di pensione, sarà dato dalla somma delle due quote.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 6-4-2012 n. 6167
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012.
Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 6 aprile 2012, n. 6167 (1).
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell’anno 2012.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (allegato 2).
Come già comunicato con il Msg. 29 marzo 2012, n. 5498, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla L. n. 335/1995 relativamente all’anno 2011, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012, è pari a 1,016165.
Con il Msg. 4 aprile 2012, n. 6021 è stata comunicata la media delle aliquote contributive relativa al periodo 2002-2011 gli assicurati che esercitano il diritto di opzione nell’anno 2012.
Le procedure informatiche delle pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
________________________________________
Allegato 1
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012
Quota A
(Validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993)
1920 2.110,8996
1921 1.784,2369
1922 1.795,0035
1923 1.805,4623
1924 1.744,0664
1925 1.552,5468
1926 1.439,2683
1927 1.574,2378
1928 1.698,6522
1929 1.671,9198
1930 1.726,6541
1931 1.911,2566
1932 1.962,7077
1933 2.086,0306
1934 2.199,5562
1935 2.168,7662
1936 2.016,4585
1937 1.842,1350
1938 1.710,7659
1939 1.638,4004
1940 1.403,9455
1941 1.213,3626
1942 1.049,7881
1943 625,9848
1944 140,8625
1945 71,5205
1946 60,6010
1947 37,3939
1948 35,3171
1949 34,8070
1950 35,2808
1951 32,1573
1952 31,4357
1953 31,0095
1954 30,3213
1955 29,6832
1956 28,2261
1957 27,4112
1958 26,4040
1959 26,5091
1960 25,8576
1961 25,1995
1962 23,8294
1963 21,9244
1964 20,4640
1965 19,5402
1966 19,0398
1967 18,6368
1968 18,3370
1969 17,7433
1970 16,8947
1971 16,0728
1972 15,0851
1973 13,4671
1974 11,4881
1975 9,8431
1976 8,4355
1977 7,1656
1978 6,3634
1979 5,5214
1980 4,6723
1981 3,9472
1982 3,4040
1983 2,9866
1984 2,6889
1985 2,4799
1986 2,3418
1987 2,2208
1988 2,1084
1989 1,9799
1990 1,8475
1991 1,7150
1992 1,6380
1993 1,5711
1994 1,5068
1995 1,4158
1996 1,3540
1997 1,3340
1998 1,3100
1999 1,2900
2000 1,2580
2001 1,2250
2002 1,1960
2003 1,1670
2004 1,1450
2005 1,1250
2006 1,1030
2007 1,0850
2008 1,0510
2009 1,0430
2010 1,0270
2011 1,0000
2012 1,0000
________________________________________
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2012
Quota B
(Validi per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011)
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
1920 3.976,7594
1921 3.343,7549
1922 3.346,2280
1923 3.347,9172
1924 3.216,8656
1925 2.848,3017
1926 2.626,2859
1927 2.857,0416
1928 3.066,0827
1929 3.001,3402
1930 3.082,5658
1931 3.393,2808
1932 3.465,2700
1933 3.662,4283
1934 3.840,0486
1935 3.764,9040
1936 3.480,6135
1937 3.161,5435
1938 2.919,2089
1939 2.779,5647
1940 2.367,9618
1941 2.034,5481
1942 1.749,9139
1943 1.037,2925
1944 232,0281
1945 117,1030
1946 98,6255
1947 60,4898
1948 56,7811
1949 55,6162
1950 56,0280
1951 50,7488
1952 48,3773
1953 47,1567
1954 45,6305
1955 44,1043
1956 41,7431
1957 40,6868
1958 38,5774
1959 38,4834
1960 37,2426
1961 35,9445
1962 33,9720
1963 31,3849
1964 29,4279
1965 28,0116
1966 27,2731
1967 26,5550
1968 26,0389
1969 25,1496
1970 23,7641
1971 22,4728
1972 21,1252
1973 19,0026
1974 15,7934
1975 13,3810
1976 11,3994
1977 9,5810
1978 8,4561
1979 7,2521
1980 5,9409
1981 4,9673
1982 4,2364
1983 3,6557
1984 3,2804
1985 2,9963
1986 2,8013
1987 2,6561
1988 2,5104
1989 2,3363
1990 2,1841
1991 2,0352
1992 1,9147
1993 1,8219
1994 1,7386
1995 1,6356
1996 1,5606
1997 1,5208
1998 1,4803
1999 1,4448
2000 1,3964
2001 1,3475
2002 1,3036
2003 1,2604
2004 1,2252
2005 1,1925
2006 1,1582
2007 1,1284
2008 1,0825
2009 1,0639
2010 1,0373
2011 1,0000
2012 1,0000
________________________________________
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1
Autore: Redazione Fiscal Focus – 15 aprile 2012