Un ruolo fondamentale dello Stato, in un Paese che sta facendo di tutto (o quasi) per sconvolgere le regole del buon funzionamento della PA, è quello di riscoprire e potenziare il sistema dei controlli.
Più indipendenza reale e maggiori investimenti
Organi revisori di tutela dell’andamento dei conti pubblici e Organismi indipendenti di valutazione della coerenza tra le misure anticorruzione e la performance della burocrazia della PA che debbono essere i più severi verificatori delle istituzioni ove sono preposti. Quindi, più immuni da obblighi di cortesia nei confronti dei loro datori di lavoro, dei decisori pubblici che li nominano e li retribuiscono. Su tutto, la Corte dei conti, quale giudice introdotto dalla Costituzione a guardia dei governi della res pubblica con obbligo di informativa al Parlamento, deve essere messa in condizione di esercitare al meglio le funzioni di controllo e giurisdizionali prevalentemente in materia di contabilità pubblica. Un ruolo difficilmente accettabile dalla politica, cui non piace affatto l’esistenza di organismi capaci di elaborare corrette diagnosi delle patologie frequenti che affliggono i suoi atti, che da ultimo si è resa allergica all’operato del Giudice contabile. Invece di assicuragli la necessaria cura negli organici e di sentirla preventivamente su tutti i provvedimenti afferenti ai conti le destina gesti di intolleranza
La scarsa considerazione delle regole
Da qui, la mancata cura dei bilanci pubblici, anzi lo spregio della contabilità pubblica concretizzatosi da ultimo con un emendamento vergognoso, tradotto nell’art. 12 bis, approvato nell’iter formativo del DL 51/2023. Un esempio orribile di disprezzo e di violazione delle regole della contabilità pubblica, nei confronti delle quali l’UE pretende un assoluto rispetto tale da renderla intollerante verso ogni genere di violazione.
Basta scorrere l’anzidetto iter di conversione del DL 51/2023 nella recente legge 87/2023 per capire, con quanto sancito nell’art. 12-bis recante “Disposizioni in materia di enti territoriali”, fino a che punto il Governo e il Parlamento possano arrivare a demolire con nonchalance i principi contabili contenuti nei IAS e OIC e ribaditi, reiteratamente, come ineludibili dalla giurisprudenza di più alto rango (costituzionale e contabile) in tema di irretrattabilità dei conti. E’ successo infatti, determinando grande stupore dei canonici ossequianti della contabilità pubblica, che con quanto approvato è stata autorizzata l’adozione dei bilanci di esercizio del 2022 della sanità calabrese entro il 30 giugno prossimo. Ciò in deroga ai principi legislativi che ne fissano il termine perentorio di approvazione alla fine di aprile di ogni anno. Fin qui una regola ordinaria concepibilmente elusa da una fonte legislativa primaria. Il grave è la conseguente violazione del principio di continuità dei bilanci e di quello costituzionale dell’equilibrio economico, di cui all’art. 81 della Carta.
……… sino al loro dileggio consapevole
Tutto questo determinerà un bel problema per la Corte dei conti calabrese in sede di controllo ma anche in quella giurisdizionale in sede di parifica di rendiconto della Regione.
Ciò in quanto è stato davvero grave:
- il non avere tenuto conto, autorizzandone il differimento, che le aziende della salute della Calabria, fatta eccezione per l’AO di Cosenza, hanno i bilanci trascorsi tutti bocciati dal commissario ad acta che si è interessato di quelli dell’anno antecedente (2021) con la conseguenza di non essere affatto determinanti dei saldi iniziali dell’anno successivo (per l’appunto, il 2022);
- l’avere concepito, fantasiosamente, per alcune aziende sanitarie (in specie quelle di Cosenza e Reggio Calabria), l’elaborazione dei bilanci pregressi al 31 dicembre 2024 afferenti a più esercizi finanziari risalenti anche di un decennio, sino ad oggi omessi. Una opzione, questa, che renderebbe tra l’altro l’oramai redatto bilancio riferito al 2022 assolutamente incerto e non affatto corrispondente a verità e attuabilità contabile, atteso che ad esso mancherebbe l’appostazione corretta dei saldi di bilancio di apertura all’1 gennaio 2022. Quelli iniziali esattamente corrispondenti a quelli finali dell’anno precedente (2021), ottenibili solo a seguito della definizione dei bilanci pregressi da perfezionarsi, stante la invenzione legislativa, dopo un anno e mezzo (31 dicembre 2024).
A ben vedere, una aperta violazione della continuità ordinaria dei bilanci che imporrebbe, sempre e comunque, il divieto di ricostruzione ex post di bilanci pregressi.
Le naturali conseguenze
Ad una tale inosservanza plateale delle regole della contabilità ha infatti fatto prontamente seguito il corretto giudizio negativo del collegio sindacale dell’Asp di Cosenza, quella che non ha chiuso i bilanci pregressi per diversi anni, cui tuttavia il legislatore nazionale, quantomeno inopportuno, ha consentito di chiudere quello del 2012 partendo da saldi inventati del bilancio iniziale all’1 gennaio.
Il tutto con la conseguenza che verrebbe imposto alla Corte costituzionale – se coinvolta come dovrebbe la Corte dei conti in sede di controllo a sollevare la questione di incostituzionalità nell’esaminare i bilanci incriminati – il suo pronunciarsi nell’assoluta non condivisione dell’introdotto principio.
Ettore Jorio
Quotidiano sanità