dal Fatto alimentare. Da parecchi anni seguiamo l’evoluzione delle norme in materia di informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. Il regolamento UE 1169/2011 è entrato in vigore da più di tre anni e la sua applicazione nei 28 Paesi membri ha avuto luogo 14 dicembre 2014. Ma in Italia siamo ancora in alto mare. Il governo Renzi non ha rottamato il fatidico “decreto etichettatura”, e anziché stabilire le sanzioni si limita a pubblicare circolari ministeriali in ordine sparso. La circolare pubblicata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, il 6 marzo 2015 adduce che, “nelle more dell’adozione della disciplina sanzionatoria”, è ancora possibile applicare la gran parte delle sanzioni previste all’articolo 18 del dlgs 109/92. Non è proprio così: le Autorità di controllo possono punire la violazione relative a due norme.
La prima riguarda l’indicazione del lotto di produzione mentre la seconda riguarda l’informazione sui prodotti alimentari venduti sfusi e preincartati (articoli 13 e 16 del d.lgs. 109/92).
La “tabella di concordanza” allegata alla circolare del 6 marzo, associa le sanzioni del vecchio decreto 109/92 alla violazione delle norme contenute nel successivo regolamento UE 1169/2011. In palese contraddizione con il principio di stretta legalità, cristallizzato nell’articolo 25 della Costituzione della Repubblica Italiana. Tale principio – declinato sia nel codice penale sia nella legge 689/1981, sul procedimento sanzionatorio amministrativo – esclude la possibilità di applicazione delle norme “per analogia”: il fatto che dà luogo all’applicazione della pena deve essere previsto in modo “espresso” in un atto avente forza di legge.
“Vacuum legis”, o vuoto normativo, è la situazione in cui ci troviamo. Il parlamento italiano, con legge 6/08/2013 n.96 (art.2) aveva delegato l’esecutivo a emanare un decreto legislativo per stabilire le sanzioni in relazione al nuovo regolamento UE 1169/2011. Fino a quando le disposizioni sanzionatorie non saranno in vigore, le autorità di controllo sono prive di poteri punitivi per la violazione delle nuove norme, come pure di quelle preesistenti in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Fatto salvo quanto scritto e ribadito, sui prodotti venduti sfusi e i preincarti.
In questa situazione “fuori controllo” risulta molto grave la situazione dei consumatori allergici e dei celiaci, ancora privi di effettiva protezione non solo sui prodotti alimentari in vendita (imballati, sfusi e preincartati), ma soprattutto su alimenti e bevande somministrati nei bar e pubblici esercizi, ristoranti, mense e nel mondo del catering.
La recente circolare 6.2.15 del Ministero della Salute aveva precisato i doveri di informazione ai consumatori a carico di pubblici esercenti e ristoratori, ma anche qui mancano le sanzioni. Una situazione intollerabile, nella prospettiva di imminente inaugurazione dell’Expo a Milano.
Dario Dongo, esperto di diritto alimentare – Il Fatto alimentare – 12 marzo 2015