E’ stata pubblicata sul Bur n. 4 del 5 gennaio la delibera n. 2174 con cui la Giunta regionale ha fissato le linee guida per le nuove Ulss. Si tratta di una prima serie di misure, che spaziono in ambiti molto diversi, in attesa degli atti di natura organizzativa attuativi delle disposizioni della riforma sanitaria (che avranno importanti riflessi sul personale dipendente) che saranno oggetto di separate deliberazioni della Giunta Regionale, sentita, laddove prescritto, la competente commissione consiliare. Le misure riguardano, o potranno riguardare, anche le aziende ed enti del Ssr sulle quali la legge regionale 19/2016 non ha inciso direttamente. In particolare nell’allegato A sono contenute le disposizioni in materia di personale dipendente del Ssr e di finanziamento dei contratti di formazione specialistica. Le indicazioni, relative al 2017, alle quali gli enti del SSR dovranno attenersi, tengono conto, oltre che di poche innovazioni introdotte da fonti normative ed amministrative nazionali e da alcune deliberazioni della Giunta Regionale adottate nel corso del 2016, anche, e soprattutto, delle statuizioni contenute nella legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.
Legge con la quale è stata costituita l’Azienda Zero e sono stati individuati i nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss costituiti attraverso ’incorporazione in alcune delle stesse aziende, di cui è stata modificata la denominazione, di altre aziende, che sono state contestualmente soppresse.
Vediamo nel dettaglio alcune voci. Per le altre si rimanda all’Allegato A del provvedimento.
Ammontare delle risorse a disposizione
La delibera incarica il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di stabilire, con proprio decreto per l’anno 2017, la definizione degli obiettivi di costo da attribuire alle singole Aziende del SSR; nel determinare i singoli obiettivi si terrà conto di alcuni indicatori di composizione e performance delle nuove realtà aziendali, dell’attivazione di nuovi servizi previsti dalla programmazione regionale e delle assunzioni e cessazioni effettive effettuate nell’anno 2016 con relativo trascinamento del costo nell’anno 2017. Il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale è autorizzato, sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei Lea o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare in corso d’anno gli obiettivi attribuiti alle singole Aziende e ad effettuare eventuali manovre compensative tra le risorse da destinare al personale dipendente e le risorse previste per le prestazioni aggiuntive ex artt. 55, comma 2, dei Ccnl delle aree dirigenziali, stipulati l’8 giugno 2000. In tale ambito il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale definirà anche il tetto di spesa del personale dell’Azienda Zero, a cui corrisponderà la riduzione dei tetti di spesa per il personale delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR, nonchè del costo del personale della Regione Veneto, nella misura corrispondente, per ciascun ente, al costo dei dipendenti trasferiti all’Azienda Zero.
Il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie è confermato alla misura del 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento. Per le aziende destinatarie degli accorpamenti la base di calcolo sarà costituita dal costo complessivo sostenuto dall’azienda accorpante e dalle aziende accorpate nel corso del 2010. Restano comunque salvi, relativamente alla spesa per studi e incarichi di consulenza (ai quali non sono riconducibili le convenzioni di cui all’articolo 58 dei Ccnl delle aree dirigenziali stipulati l’8.06.2000) il limite posto dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Lelle 30 luglio 2010, n. 122 ovvero diversi vincoli che dovessero essere posti dalla legislazione statale.
Assunzioni di dirigenti medici, veterinari, sanitari, di personale del comparto del ruolo sanitario
Le aziende Ulss e ospedaliere potranno disporre assunzioni di dirigenti medici, veterinari e sanitari, di personale del Comparto del ruolo sanitario di tutti i profili, nonché di operatori socio-sanitari e di autisti di ambulanza, previa redazione dei piani trimestrali di assunzione, attivabili esclusivamente a seguito di autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale. Tutte le acquisizioni di personale programmate dovranno essere contenute nei piani anzidetti ed accompagnate da un’analitica rappresentazione delle motivazioni poste a loro fondamento. L’Area Sanità e Sociale potrà autorizzare assunzioni non inserite nei piani solo a condizione che le stesse presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’urgenza e siano adeguatamente motivate. Restano salve le autorizzazioni alle assunzioni rilasciate dall’Area Sanità e Sociale alla data del 31 dicembre 2016, ivi comprese quelle di cui erano destinatarie le aziende soppresse dalla L.R. 19/2016.
Ruoli apicali
In relazione al numero di apicalità sanitarie che si renderanno vacanti nel corso del 2017, ogni azienda, nel rispetto degli obiettivi di costo determinati dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, dovrà pianificare il relativo fabbisogno in relazione alla necessità di assicurare le prestazioni assistenziali ricomprese nei Lea e nella programmazione regionale. La richiesta di avvio delle relative procedure sarà formulata all’Area Sanità e Sociale ed inserita nel piano assunzioni. Le procedure dovranno essere indette entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale.
Incarichi dirigenziali nelle aziende che hanno incorporato altre aziende ai sensi dell’articolo 14 della L.R. 19/2016
Nelle aziende gli incarichi di struttura complessa, semplice e semplice dipartimentale in essere alla data del 1° gennaio 2017 riguardanti la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa nonché la dirigenza sanitaria operante presso le strutture individuate negli articoli 26, comma 7, e 27 della L.R. 19/2016 proseguiranno fino alla loro scadenza qualora anteriore alla data di approvazione regionale dei nuovi atti aziendali, potranno essere prorogati fino a tale approvazione e potranno essere altresì uccessivamente rinnovati secondo le vigenti disposizioni contrattuali se conformi all’assetto organizzativo definito dagli stessi atti aziendali. Gli incarichi della medesima dirigenza con scadenza successiva alla data di approvazione regionale dei nuovi atti aziendali dovranno essere mantenuti fino a tale scadenza se conformi all’assetto organizzativo definito dagli stessi atti aziendali.
Considerato che ai sensi dell’articolo 7 e segg. del D.Lgs. 502/1992 e dell’articolo 23 della L.R.56/1994 i Dipartimenti di Prevenzione si configurano come unici all’interno di ciascuna azienda, con decorrenza 1° gennaio 2017 dovranno necessariamente cessare gli incarichi dei responsabili degli stessi Dipartimenti di Prevenzione delle aziende incorporate. Le relative funzioni saranno pertanto svolte dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda incorporante. Laddove non presente il Direttore Generale dell’azienda provvederà ad individuare il direttore di dipartimento facente funzioni fino all’approvazione del nuovo atto aziendale. (7 gennaio 2016)
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