Con una nota a firma del Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in caso di movimentazione di cani e gatti randagi non ospitati nelle strutture.
La nota ministeriale – che risponde alla richiesta di precisazioni avanzata dalla Lega Nazionale del Cane, sezione di Trapani – ricorda che le Linee Guida “sono state emanate principalmente allo scopo di garantire la piena tracciabilità degli animali quando sono trasferiti in maniera definitiva da una regione all’altra, sia nel caso di cessione di proprietà tra privati cittadini che nell’ipotesi di adozione di randagi, indipendentemente se gli stessi provengano o meno da un canile/rifugio”.
“Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati, devono essere applicate le disposizioni previste al punto 1 della Linea Guida” – continua la nota, aggiungendo che nel caso si tratti invece “di animali randagi prelevati dal territorio e animali d’affezione ospitati nei canili, nei rifugi o in altre strutture (ivi comprese le pensioni per animali) la movimentazione da una regione all’altra deve avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dall’Allegato”.
Per la Direzione ministeriale “i requisiti dell’Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali”.
La nota si conclude con un invito rivolto alle Autorità competenti e alle Associazioni di protezione animali a rispettare in maniera puntuale le disposizioni previste.
autore: Ufficio stampa Fnovi – 19 febbraio 2015