La Cassazione sostiene che il termine di prescrizione per chiedere il pagamento è quello ordinario decennale, perchè il diritto rivendicato ha natura squisitamente risarcitoria
Indennità per ferie prescritta in 10 anni. La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’indennità per ferie non godute e afferma, ribaltando l’orientamento espresso in altre recenti decisioni, che la monetizzazione in una indennità economica del diritto alle ferie maturate e non godute ha natura di risarcimento.
La “querelle” si è posta, nel caso sottoposto alla Corte, sull’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla disciplina del codice civile, tra gli altri, per i diritti di natura retributiva, o di quello ordinario decennale, a cui soggiacciono le richieste di risarcimento per inadempimento contrattuale.
Con la sentenza 10341 dell’11 maggio 2011 la Cassazione sostiene che il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a cui si aggiunge anche l’indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perchè il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ha natura squisitamente risarcitoria.
Il principio da cui muove la Cassazione è la considerazione che il dipendente ha diritto a fruire per intero, in costanza del rapporto di lavoro e nell’arco di ciascun periodo temporale di maturazione, del monte ferie a lui spettante, con la conseguenza che, in presenza di ferie residue maturate e non godute dal dipendente, il datore di lavoro risulta inadempiente a una precisa obbligazione, che è legale e contrattuale.
La richiesta successivamente avanzata dal dipendente di voler monetizzare in una corrispondente indennità economica le ferie che sono state accumulate e non godute per intero si pone, secondo l’interpretazione espressa nella sentenza 10341 dell’11 maggio 2011, in diretta relazione con l’inadempimento del datore di lavoro, che quelle ferie non ha fatto fruire al dipendente, e ha conseguentemente natura di risarcimento contrattuale.
Resiste, peraltro, un orientamento di segno contrario della Suprema Corte, di cui la stessa sentenza 10341 dell’11 maggio 2011 dà conto in sede di motivazione, per cui l’indennità sostitutiva delle ferie non godute si pone in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere resa nel periodo di riposo e ha dunque natura retributiva. Ne deriva, secondo quest’ultima interpretazione, che il termine di prescrizione per rivendicare il versamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come dei riposi settimanali non goduti, è quello ridotto quinquennale, che si applica ai diritti con natura retributiva.
Con la sua decisione dell’11 maggio 2011 la Cassazione rigetta questa tesi e afferma il principio per cui l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria ed è soggetta al termine di prescrizione decennale, precisando che la decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto.
È il caso di osservare, però, che la disciplina sull’orario di lavoro, introdotta dall’articolo 10 del Dlgs 66/2003, stabilisce che il diritto del lavoratore di richiedere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute non sorge in costanza di rapporto, anche con riferimento alle ferie non godute degli anni passati, ma può essere rivendicato unicamente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ilsole24ore.com – 13 giugno 2011