Anche i dirigenti hanno l’onere di impugnare il licenziamento entro il termine – introdotto dal collegato lavoro (legge 183/2010) – di 60 giorni dalla sua comunicazione scritta, per quanto riguarda la fase stragiudiziale, ed entro il successivo termine di 270 giorni (poi ridotto a 180 giorni dalla legge 92/2012), per quanto riguarda la fase giudiziale.
Questa la conclusione cui giunge il tribunale di Milano, in una delle prime sentenze (la 2797 del 9 luglio 2013, giudice Cipolla) in cui si affronta la questione dell’applicabilità nei confronti dei dirigenti delle regole che, nel 2010, hanno introdotto specifici termini di decadenza per chi vuole impugnare un licenziamento.
La causa decisa dal tribunale era sta promossa da un dirigente licenziato per giusta causa, il quale prima di avviare l’azione non aveva mai impugnato in via stragiudiziale il licenziamento e aveva atteso molto anche per andare in causa, in quanto aveva depositato il ricorso giudiziale solo dopo che erano passati oltre 5 mesi dalla comunicazione del recesso. A fronte dell’eccezione di decadenza formulata dall’azienda, che ha rilevato la violazione dei termini imposti dal collegato lavoro, il dipendente ha sostenuto l’inapplicabilità nei confronti del personale con qualifica dirigenziale delle regole contenute nelle legge 183/2010.
Il tema è controverso in quanto, sotto la vigenza della normativa precedente, era opinione comune che ai dirigenti non si applicasse il termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni. Il giudice rileva che la questione, dopo la riformulazione dell’articolo 6 della legge 604/1966 operata dal collegato lavoro, si atteggia in maniera differente. Secondo la nuova disciplina, infatti, resta ferma la regola per cui il licenziamento dei lavoratori subordinati ordinari deve essere impugnato entro il termine di decadenza di 60 giorni, ma viene precisato che analogo termine si applica a tutti i casi di invalidità del licenziamento. La nuova disciplina, inoltre, aggiunge un ulteriore termine di 270 giorni (poi divenuti 180) entro il quale deve essere depositato in giudizio il ricorso introduttivo della causa.
L’ampia e generica formulazione utilizzata dalla nuova norma («tutti i casi di invalidità»), secondo il giudice, consente di ritenere inclusi anche i casi di nullità o ingiustificatezza del licenziamento dei dirigenti. Neppure è possibile sostenere che i termini di decadenza sono inapplicabile in ragione dell’origine contrattuale (e non legale) della tutela contro il licenziamento ingiustificato del dirigente: anche in questi casi, osserva la pronuncia, si versa in un caso di invalidità del licenziamento.
Sulla base di queste considerazioni, il tribunale rigetta la domanda del dirigente per mancato rispetto del termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni dal ricevimento dell’atto. La sentenza richiama, a sostengo delle proprie tesi, anche una decisione di analogo tenore emanata da un diverso giudice dello stesso tribunale (sentenza del 30 novembre 2012, giudice Greco). 7 Il lavoratore ha l’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, in via stragiudiziale, e nei successivi 180 giorni in via giudiziale, mediante deposito di un ricorso introduttivo nella cancelleria del Tribunale. La violazione di questi termini comporta la decadenza dal diritto ad agire e l’inefficacia dell’azione.
Il Sole 24 Ore – 18 settembre 2013