Entro febbraio del 2013 saranno aperte forse fino a 2-3mila nuove farmacie e saranno riservate ai farmacisti non titolari e a quelli che risiedono nelle zone disagiate.
E altre ne potranno nascere – offerte in prelazione ai comuni fino al 2022 – nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti internazionali, sulle autostrade e nei grandi centri commerciali. Ma i farmaci C con obbligo di ricetta continueranno a restare in farmacia, secondo le regole già in vigore del decreto salva-Italia di dicembre: solo nelle Regioni in cui entro il 1° marzo del 2013 non sarà stato assegnato almeno l’80% delle nuove farmacie, la vendita dei farmaci di classe C con ricetta (ad eccezione di stupefacenti, ormoni, medicinali iniettabili e con ricette non ripetibili) sarà consentita anche nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione.
È una soluzione di compromesso quella allo studio del Governo sulla liberalizzazione delle farmacie. Che conservano la riserva sui medicinali con obbligo di ricetta previsto dal decreto salva-Italia, ma pagano l’aggio (come avevano proposto) della moltiplicazione delle sedi convenzionate col Ssn, anche se non nella misura richiesta dalle parafarmacie. Le nuove sedi andranno però solo ai farmacisti che oggi la farmacia non la possiedono. Mentre i farmacisti titolari – ecco un’altra novità – vedranno ridotto da 2 anni a 6 mesi il tempo concesso ai loro eredi per vendere la farmacia se l’erede non possiede la laurea.
La bozza allo studio del Governo prevede l’allargamento del quorum delle farmacie: dovrà esserci una farmacia ogni 3mila abitanti. Sarà sufficiente un’eccedenza di 501 abitanti per giustificare l’apertura di una ulteriore farmacia, mentre nei comuni con meno di 9mila abitanti l’eccedenza di popolazione deve superare i 1.500 abitanti col risultato che la seconda farmacia potrà essere istituita solo dopo 4.501 abitanti e la terza dopo 7.501 residenti. Entro 5 mesi dalla legge di conversione del nuovo decreto del Governo, le regioni dovranno bandire i concorsi straordinari per l’assegnazione delle nuove farmacie, riservandole, come detto, ai farmacisti non titolari e ai «titolari di farmacia rurale sussidiata». Se non lo faranno, i governatori perderanno i finanziamenti integrativi per la sanità previsti per legge. Sempre le regioni (sentite le asl e gli ordini dei farmacisti), potranno decidere l’apertura di nuove farmacie – riservate ai comuni fino al 2022 – nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali, nei grandi centri commerciali (oltre 10mila mq), purché non sia già aperta una farmacia a 1,5 km di distanza.
(Nota: la prima bozza di testo prevede anche altri argomenti che interessano il settore sanitario).
Sempre nel campo farmaceutico infatti si toglie all’Aifa il compito di accertare l’esistenza di brevetti nell’autorizzare il commercio dei farmaci generici, snellendo così le procedure autorizzative.
Per quanto riguarda le professioni l’articolo 8 della bozza di decreto che nell’ambito della abolizione delle tariffe professionali prevede l’obbligo di comunicazione del preventivo da parte del professionista, esclude dall’applicazione «l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso prevede l’obbligo di comunicazione del preventivo», così come è esclusa la possibilità di tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie «svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale».)
LA PRIMA BOZZA DEL DECRETO SULLE LIBERALIZZAZIONI
Ecco gli articoli 11 (farmacie) e 27 (Aifa) della bozza del decreto.
Art. 11
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie)
1. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
“il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) Nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione;
b) Nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l’80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
6. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.
Art. 27
(Autorizzazione in commercio dei farmaci generici)
1. Fatta salva la tutela della proprietà industriale e commerciale, l’Agenzia Italiana per il Farmaco, nel rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci generici, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non ha il potere di accertare l’esistenza di protezioni brevettuali o industriali.
12 gennaio 2012 – di Roberto Turno (da Il Sole-24 Ore)