Lesioni colpose per il padrone del cane che scappa dal cancello e aggredisce i passanti. Anche se la serratura è stata divelta dal vento.
La Corte di cassazione con la sentenza 29957 (si legga il testo sul sito di Guida al diritto) stringe le maglie della responsabilità penale a carico dei proprietari dei cani che non adottano tutte le precauzioni richieste dai rischi concreti e anche da quelli semplicemente ipotizzabili.
Lo scardinamento del cancello non è caso fortuito
A fare le spese del giro di vite un signore siciliano proprietario di alcuni cani scappati dalla sua villa approfittando dello “scardinamento” del cancello dovuto al forte vento di scirocco che aveva messo fuori uso la serratura. Gli animali in libertà avevano aggredito, ferendoli, due bambini. Inutile era stato il tentativo di difesa del ricorrente, che aveva invocato il caso fortuito.
L’efficacia dei sistemi di controllo
Gli ermellini respingono, infatti, la tesi dell’imprevedibilità dell’evento e sottolineano che per escludere la colpa di chi ha in custodia il cane non è sufficiente che l’animale sia tenuto in un luogo recintato e chiuso, ma è necessario anche verificare che recinzioni e ingressi siano idonei a evitare un eventuale contatto tra il cane e i terzi, dovuto sia a un accesso di questi nella proprietà privata sia ad altre ragioni. Tra queste va compresa la fuga in questione, che non può essere addebitata a «un evento eccezionale» come vorrebbe la difesa, ma va individuata in un evidente difetto della serratura che, se adeguata allo scopo, non avrebbe dovuto cedere al vento per quanto forte.
All’incolpato la prova dell’evento imprevedibile
Spetta all’incolpato fornire la prova del “caso fortuito” dimostrando il verificarsi di un fatto assolutamente «improvviso, imprevedibile» e dunque inevitabile pur facendo uso di tutta la diligenza. Se non bastasse la teoria, la Cassazione scende nella pratica e fornisce l’esempio più comune di colpa: il luogo privato in cui la recinzione ha un varco o un’altezza che la rendono superabile.
Ilsole24ore.com – 28 luglio 2011