di Stefano Simonetti, il Sole 24 Ore sanità. Nel leggere la prima bozza di legge di stabilità per l’anno 2015 non si hanno in realtà molte sorprese perché per ciò che riguarda il personale delle aziende sanitarie si ottengono conferme di quanto era risaputo (la proroga del blocco della contrattazione) o scontato (il recepimento del Patto per la salute). In termini di articolato stiamo parlando degli articoli 21 e 39 con l’appendice dell’art. 41 sul quale sarà opportuno fare un commento specifico. Andando con ordine, l’art. 21 è titolato semplicemente “pubblico impiego” e al comma 1 contiene l’ulteriore proroga – più volte annunciata – del blocco del rinnovo dei contratti collettivi a tutto il 2015. Al comma 2 si stabilisce che l’indennità di vacanza contrattuale in godimento al 31 dicembre 2013 – quindi congelata – sarà erogata fino a tutto l’anno 2018.
Dopo il comma 2 le disposizioni normative non riguardano più la generalità dei dipendenti pubblici ma contengono interventi settoriali. Tornando ai primi due commi si possono fare alcune interessanti osservazioni.
Innanzitutto l’ulteriore annullamento del rinnovo contrattuale vale anche per i convenzionati perché l’art. 9, comma 24 della legge 122 afferma lapidariamente che «le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale» e l’art. 17 in questione è la norma che la legge di stabilità 2015 ha parzialmente modificato. La seconda osservazione comporta una notevole e importante conseguenza. Rispetto a tutti gli interventi contenuti nell’art. 9 del decreto Tremonti sono stati prorogati gli effetti del solo comma 17 mentre nulla viene detto riguardo ai commi 1,2, 2-bis e 21 che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2014 dal Dpr 122/201328.
Dunque tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti il tetto al trattamento economico ordinario (art. 1), la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2), l’ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis), le progressioni di camera comunque denominate (comma 21). Non va sottovalutata l’importanza di questa conseguenza in quanto – sempre che sia confermata nel testo definitivo – lo sblocco di vari istituti (soprattutto i fondi contrattuali e le progressioni economiche del comparto) valgono forse più di un rinnovo contrattuale. Non è una provocazione, bensì una valutazione estremamente concreta e pragmatica delle regole contrattuali.
È noto, infatti, che i contratti collettivi del pubblico impiego vengono rinnovati nel rispetto del tasso di inflazione programmata. Tralasciamo la circostanza che in futuro il parametro di riferimento sarà l’Ipca e sarà applicato non più sull’intero monte-salari ma soltanto sui valori tabellari, anche a considerare ciò che è stato fatto in 15 anni di stagioni contrattuali (rinnovi al tasso di inflazione, appunto), uno sblocco porterebbe per il 2015-2017 ben poco in quanto è di dominio pubblico che siamo in deflazione.
Mentre al contrario poter ricominciare a gestire i fondi contrattuali senza doverli decurtare e poter ricorrere ad alcuni strumenti premianti potrebbe rivelarsi una opportunità formidabile per dare finalmente riconoscimento alla meritocrazia e poter premiare chi lavora veramente e con disagio.
Concludiamo la panoramica sul più volte citato art. 9 del decreto Tremonti per ricordare che i commi 28 (tetto di spesa per il lavoro flessibile) e 32 (possibilità di rivedere il valore dell’incarico dirigenziale alla scadenza) sono interventi strutturati e sono ormai a regime nell’ordinamento. Dovrebbe essere confermata – anche se il testo del comma 453 dell’art. 1 della legge 147/2013 parlava in realtà della contrattazione ricadente negli anni 2013 e 2014 – la possibilità di negoziare la sola parte normativa. A tale proposito, si segnala che il 18 settembre 2014 si sono aperte le trattative fra l’Aran e le Confederazioni per la definizione di un Ccnq in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. Si tratta in buona sostanza di disciplinare alcune tipologie di assenza dal servizio dei lavoratori che varie leggi hanno previsto in questi anni ma che il blocco della contrattazione ha di fatto impedito che venissero contrattualizzate.
Le materie in questione riguardano le assenze per l’espletamento di visite, terapie ecc., la disciplina delle assenze per malattia conseguenti agli effetti delle terapie salvavita (art. 55-septies, comma 5-ter del Digs 165/2001), il regime economico delle assenze per malattia per il personale dirigenziale, il trattamento economico spettante in caso di convalescenza conseguente a day hospital e simili, il contingentamento dei permessi su base oraria (art. 71, comma 4 della legge 133/2008), la fruizione dei periodi di congedo parentale su base oraria (art. 1, comma 399, lettera a, della legge 228/2012), il riconoscimento dei permessi per motivi di studio anche al personale assunto a termine. Come si vede argomenti abbastanza scontati o adempimenti delegati da leggi con la sola eccezione dell’ultima fattispecie rispetto alla quale è veramente arduo affermare che non comporta alcun effetto economico.
All’art. 41 troviamo una disposizione molto singolare: viene riproposto il comma 88 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 n. 228/2012 concernente la verifica straordinaria del personale sanitario prescritto. È singolare perché tale operazione era già stata pianificata due anni fa ma è stata del tutto dimenticata, tanto che il Dpcm che doveva fissarne i criteri e modalità di esecuzione non è stato nemmeno adottato. Il Legislatore chiama ora alla prova di appello.
Vediamo le differenze rispetto alla norma originaria. Innanzitutto il comma è notevolmente più lungo ed entra nel merito delle modalità della verifica, assorbendo evidentemente, in tal modo, l’adozione di uno specifico decreto. Nel merito, la verifica resta affidata all’Inps ma vengono individuate le Uo medico-legali come le strutture deputate alle visite. La visita può essere fatta nella sede di competenza dell’azienda o dell’Inps ma anche, a domanda, nella sede di residenza del lavoratore. L’Inps può avvalersi, previa convenzione, di tutte le aziende e gli enti del Ssn. Vengono fissati i tempi e i criteri per la chiamata a visita e l’invio in via riservata del referto. L’interessato non può fare ricorso amministrativo, ma può agire soltanto davanti al giudice ordinario entro sei mesi. Con un sibillino rinvio ai Cnnl vigenti si prevede cosa accade in caso di mancata presentazione a visita: credo si possa intuire che il dipendente rischia una pesante sanzione disciplinare. Un aspetto non chiaro è quello che si prevede in caso di idoneità al ricollocamento del lavoratore, « dando priorità alla riassegnazione sul territorio»: ma se l’infermiere, il tecnico sanitario o il medico sono completamente idonei al servizio di istituto perché dovrebbero lasciare l’ospedale? Un minimo di conoscenza della realtà dei servizi sanitari fa infatti rilevare che la stragrande maggioranza delle inidoneità parziali o permanenti si segnala tra il personale addetto ai servizi ospedalieri e, in particolare, ai turnisti. Restano uguali alla norma originaria il periodo di conclusione (un anno) e l’invarianza di costi.
Stefano Simonetti – Il Sole 24 Ore sanità – 30 ottobre 2014