Dopo numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione del decreto del ministero della Salute del 2 agosto sulla rappresentatività delle Società scientifiche e Associazioni professionali per la partecipazione alla predisposizione delle linee guida previste dalla legge 24/2017 (legge Gelli) sulla responsabilità professionale, arriva la nota di chiarimento, “interpretazione autentica” del ministero a firma del direttore generale delle professioni Rossana Ugenti.
La nota del 23 ottobre (che in particolare per gli infermieri fa riferimento a una precedente nota dell’11 ottobre inviata in risposta alla Federazione Ipasvi che contiene pressoché le stesse modalità di applicazione) chiarisce punto per punto la metodologia di applicazione delle previsioni del decreto, prime tra tutte risponde in merito alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentatività e prevede anche alcune possibilità in prima applicazione del decreto.
La nota di chiarimento sottolinea che la legge 24 punta a consentire l’elaborazione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie. Dove in una determinata “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di esercizio professionale non dovesse esserci alcuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda la rappresentatività del 30% prevista dal decreto, in fase di prima applicazione e per consentire la formazione del primo elenco di società scientifiche e associazioni professionali, saranno valutate tutte le società scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche che ne abbiano fatto richiesta e abbiano una “adeguata rappresentatività” nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento.
Di più: se dovesse mancare un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il 30% e non si fosse in grado di calcolare questa percentuale in relazione al numero totale dei professionisti che operano nella “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di riferimento, in questa fase di prima applicazione ci si può limitare a dichiarare il numero dei propri iscritti.
In tutti tali casi, quindi, il modulo relativo alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che si trova sul portale istituzionale del ministero della Salute, dovrà essere compilato solo nella parte in cui si riferisce al numero degli “iscritti alla società scientifica/associazione tecnico scientifica”, tralasciando la compilazione del campo sulla percentuale. Allo stesso modo e sempre per consentire l’elaborazione di linee guida a tutte le attività dei professionisti sanitari, se si tratta di società scientifiche o associazioni tecnico-scientifiche intercategoriali o interdisciplinari e non è quindi possibile calcolare la percentuale di rappresentatività, è sufficiente indicare nel modulo di domanda esclusivamente il numero degli iscritti.
Il ministero comunque, come già fatto nella nota dell’Ufficio legislativo indirizzata agli infermieri, sottolinea a sollecita opportunità l’aggregazione di società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche appartenenti alla stessa “specializzazione” o “disciplina”, “area” o “settore” di esercizio professionale, perché possano assicurare la maggiore rappresentatività nella “specializzazione” o “disciplina”, “area” o “settore” di riferimento ed essere individuate come un unico soggetto in sede di presentazione al ministero della domanda di iscrizione all’elenco.
Data di riferimento
Per ciò che riguarda la data a cui i soggetti richiedenti devono riferire l’indicazione del numero dei propri iscritti, si deve far riferimento alla data di scadenza prevista nel decreto per la presentazione della domanda.
Aree specialistiche
Circa le disposizioni normative a cui fare riferimento per individuare le diverse “specializzazioni e/o discipline”, e dell’ “area o settore di esercizio professionale” citate nel decreto del 2 agosto, per quanto riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti e gli psicologi, il decreto si riferisce alle specializzazioni previste dai decreti ministeriali 68/2015 e 16/2016 e alle aree e alle discipline previste dal Dpr 484/1997.
Per le altre professioni sanitarie, le aree di riferimento sono quelle individuate dalla legge 251/2000, “fatto salvo, per le professioni sanitarie infermieristiche, quanto già indicato dall’Ufficio legislativo di questo Dicastero con nota prot. n. 5288 dell’11 ottobre 2017” e cioè area cure primarie -servizi territoriali/ distrettuali; area intensiva e dell’emergenza urgenza; area medica; area chirurgica; area neonatologica e pediatrica; area salute mentale e dipendenze. Di fatto le stesse previste per le competenze avanzate.
Statuto delle Società/Associazioni
Per lo statuto di cui le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono essere in possesso per l’iscrizione nell’elenco, se chi fa domanda vuole modificarlo per ottemperare ai requisiti previsti dal decreto del 2 agosto e se i tempi tecnici necessari per la convocazione dell’assemblea straordinaria non consentono di presentare il nuovo statuto contestualmente alla domanda, è possibile allegare al modulo una dichiarazione in questo senso.
Lo statuto dovrà comunque poi essere inviato al ministero 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Analogamente, nel caso in cui la società scientifica o l’associazione tecnico-scientifica sia stata fondata in tempi remoti e non sia nelle condizioni di recuperare l’atto costitutivo entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, può presentare una dichiarazione circa tale condizione, ferma restando la necessità di produrre l’atto costitutivo in entro la scadenza dei 120 giorni per l’istruttoria.
Invii digitali
Se le società scientifiche o le associazioni tecnico-scientifiche inviano domande prive di firma digitale, queste sono valutate a condizione che si provveda alla loro regolarizzazione sempre entro la scadenza dei 120 giorni.
Composizione del Comitato scientifico
Con riferimento alla possibilità per il Comitato scientifico di essere composto anche da soggetti esterni, il ministero precisa che la composizione di questo organo attiene esclusivamente all’organizzazione della società scientifica o dell’ associazione tecnico-scientifica.
Federazioni
Sulla possibilità che per l’iscrizione nell’elenco una eventuale Federazione di società scientifiche presenti una domanda autonoma rispetto alle società che la compongono, la Federazione potrà farlo solo se in possesso di tutti i requisiti previsti nel decreto, compreso quello relativo a una propria produzione tecnico-scientifica già in atto.
Sindacati
Per quanto riguarda la possibilità per le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di presentare domanda di iscrizione nell’elenco, il ministero osserva che: “considerata la più volte ricordata ratio sottesa alla normativa in materia, ossia quella di garantire la predisposizione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie, si fa presente che non è preclusa a dette Associazioni la presentazione della domanda di cui trattasi, fatto salvo che esse non potranno fornire il parere previsto dall’art. 1, comma 5, del DM 2 agosto 2017, con riferimento all’istruttoria della propria stessa istanza”.
No a “finalità sindacali” per società e associazioni
Per quanto riguarda la previsione del decreto che “che l’ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale”, il ministero chiarisce che questa “discende dalla necessità, prevista anche dall’articolo 5 della legge 24/2017, di evitare conflitto di interessi tra le finalità della società scientifica o dell’associazione tecnico scientifica e quelle proprie di una rappresentanza corporativistica di cui è espressione un sindacato”.
24 ottobre 2017 – Quotidiano sanità