La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) determina lo sblocco parziale di alcuni vincoli, consentendo il superamento di alcune gravi criticità da sempre stigmatizzate anche dalla Federazione veterinari e medici; in estrema sintesi consente nuovamente la gestione dei fondi contrattuali, rendendo possibile intervenire sui medesimi anche aumentando i valori degli incarichi dirigenziali e delle complessive retribuzioni individuali. I commi 254, 255 e 256 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 prorogano l’efficacia di alcune norme del D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) solo limitatamente ad alcuni punti. Da un lato rimangono congelati i rinnovi contrattuali (comunque con l’esclusione della parte normativa), fatta salva l’erogazione della indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 (articolo 2, comma 35, legge 22 dicembre 2008 n. 203), ma senza alcuna possibile implementazione per gli anni successivi, e fatta salva altresì la disciplina parzialmente diversa per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Per quanto riguarda in particolare il personale del SSN ogni precedente “blocco” non espressamente prorogato è da considerare, dal 1° gennaio 2015, libero da ulteriori vincoli.
Rimane tuttavia ferma anche la disciplina inerente la decurtazione annuale, proporzionale al personale cessato, delle risorse destinate al trattamento accessorio (già prorogata sine die -!!- dalla Legge 147/2013 art. 1 comma 456); ma la cui interpretazione fornita dal MEF continua a trovare la nostra ferma opposizione per la parte che vorrebbe includere nei trattamenti accessori anche quelle voci che, pur gravanti sul fondo di posizione, sono invece da annoverare chiaramente nel trattamento fondamentale).
Quanto alle voci “svincolate”, si tratta di diverse materie regolate dall’art. 9 del citato D.L. 78/2010 e successive modificazioni (di cui, in particolare, al D.P.R. 122/2013 e alla Legge 147/2013); e precisamente: tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente, finora bloccato a quello del 2010 (comma 1); definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2); ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis); progressioni di carriera comunque denominate (comma 21, quarto periodo – per il personale contrattualizzato).
Uno fra gli effetti più attesi è, in specie, lo sblocco del riconoscimento, pure economico, con decorrenza 1/1/2015, della superiore fascia dell’indennità di esclusività per coloro i quali abbiano maturato non solo i 5 anni ma anche i 15 anni di esperienza professionale.
La palla passa ora ai livelli territoriali, che potranno finalmente e con maggiore efficacia riprendere relazioni sindacali in cui i precedenti vincoli economici possano finalmente essere considerati superati dalla nuova impostazione della norma.
Il testo della Legge di stabilità pubblicato in Gazzetta
comunicato Fvm – 12 gennaio 2015