Personale, salute, ricerca. Anche su queste tre voci si focalizza la disamina della legge di Bilancio contenuta nel Quadro di sintesi degli interventi prodotto dal Servizio studi di Camera e Senato. Per quanto riguarda il personale pubblico, è istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (articolo 52) la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall’ultima legge di stabilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato; assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l’attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero il finanziamento della proroga, per l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.
Efficientamento spesa dei Ministeri e spesa per acquisti. L’articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..
Le rimodulazioni in questione vengono disposte in parte prevalente nella seconda sezione del disegno di legge in esame, negli stati di previsione interessati.
L’entità dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, come definiti nella relazione tecnica, risultano di un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.
Il testo prevede, inoltre, all’ articolo 60, commi 1-7, la valorizzazione ed il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite
? l’individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip, secondo modelli organizzativi che prevedano anche l’acquisizione di beni durevoli e la concessione dell’utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni interessate;
? la sperimentazione su due ministeri (Economia ed interno) e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico;
? l’estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.
Sempre in tema di beni e servizi, l’articolo 60, commi da 8 a 10, riguarda la disciplina sull’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Le norme, che modificano le disposizioni già vigenti in materia, concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell’indicazione di linee guida in materia. Il comma 11 prevede inoltre la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo a linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini e la logistica distributiva.
Altre disposizioni
Vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attività del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale unitamente alla possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.
Al Commissario spettano, in primo luogo, funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione e rilevanti per l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea (articolo 74, commi 7 e 8).
Salute
In tema di salute vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a migliorare l’efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale.
Possono essere ricondotte a tale finalità le disposizioni dirette a definire e disciplinare l’Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE).
L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) cura la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome. La realizzazione della citata infrastruttura è gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E’ previsto l’istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Si dispone un’autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per interoperabilità dei FSE (art. 58, co 1-3).
Sempre all’ambito dell’efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (art. 58, co 4-8) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell’eventuale Piano di rientro. Viene poi modificata la nozione di disavanzo ai fini dell’individuazione dei casi in cui sussista l’obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura (art. 58, co 9).
Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art. 58 co 10-12). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica – medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.
Un altro insieme di disposizioni (art. 59, co 1-12) revisiona parzialmente la governance farmaceutica.
La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”, scende dall’11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, sale dal 3,5 al 6,89 per cento.
Si prevede l’istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.
È possibile una definizione con determina dell’AIFA entro il 31 marzo 2017, dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Vengono introdotte nuove norme sulla sostituibilità dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto, dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica associata ad una maggiore disponibilità di terapie.
Viene infine prevista una specifica finalizzazione per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini.
Infine nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene prevista una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn (art. 59, co 13).
Università e Ricerca
In materia di università:
? si ridefinisce la disciplina in materia di contributi, in particolare istituendo, con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la c.d. “no tax area” per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro. Conseguentemente, si incrementa di € 40 mln per il 2017 e di € 85 mln dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali. La nuova disciplina si applica anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre non si applica alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e all’Università di Trento (art. 36);
? si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si prevede la determinazione, con decreto ministeriale, dei fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell’assegnazione del fondo in misura proporzionale a tale fabbisogno. Inoltre, si prevede l’istituzione, in ogni regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio (art. 37);
? si prevede l’assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a favorire l’iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (art. 38);
? si prevede l’organizzazione, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e l’organizzazione, da parte delle sole università, di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si dispone un incremento di € 5 mln dal 2017 del FFO (art. 39);
– si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (art. 40);
– si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, destinata a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno, delle università statali, e dotata di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure finalizzate a sviluppare le attività di ricerca delle stesse università statali (art. 41);
– sempre nell’ambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, un’altra sezione, denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, destinata a finanziare – con uno stanziamento pari a € 271 mln annui – 180 dipartimenti delle università statali, anche ad ordinamento speciale. Le risorse sono assegnate sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università (artt. 43-45);
In materia di ricerca:
? si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l’incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (art. 41);
? si istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “Human Technopole” (art. 19);
? si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (art. 22);
? si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di ricerca (art. 21);
? si autorizza la spesa di € 10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di € 20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l’altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (art. 74, co. 5).
Il Sole 24 Ore sanità – 7 novembre 2016