di Paolo Canaparo. La nuova legge anticorruzione (legge 69/2015) prevede alcune importanti misure dirette a rafforzare il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione e con ciò ad implementare l’azione di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruttela così come disegnata dalla legge 190/2012 e poi dalla legge 114/2014 di conversione del Dl 90/2014. Si tratta di misure che ampliano gli obblighi informativi a favore dell’Anac ed estendono le prerogative di vigilanza e controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.
L’obbligo di informazione del Pm
In particolare, l’articolo 7 della legge 69/2015 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, modificandone l’articolo 129, che disciplina le ipotesi in cui il pubblico ministero, in conseguenza dell’esercizio dell’azione penale, ha l’obbligo di informare una serie di soggetti diversi, a seconda dell’imputazione e del presunto autore del reato. Il comma 1 del detto articolo impone al Pm, quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, di informare l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione. La legge n. 69, aggiungendo un secondo ed ultimo periodo al comma 3 dell’articolo 129, prevede ora che il Pm debba dare notizia dell’imputazione al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione quando esercita l’azione penale per uno dei seguenti delitti: concussione (articolo 317 del Cp); corruzione per l’esercizio della funzione (articoli 318 e 321 del Cp); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, semplice e aggravata (articoli 319, 319-bis e 321 del Cp); corruzione in atti giudiziari (articoli 319-ter e 321 del Cp); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del Cp); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articoli 320 e 321 del Cp); istigazione alla corruzione (articolo 322 del Cp); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del Cp); traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del Cp); turbata libertà degli incanti (articolo 353 del Cp); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-bis del Cp). Si rammenta che il primo periodo del comma 3 prevede che il Pm informi il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell’imputazione, quando esercita l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’Erario.
Le modifiche alla legge 190/2012
L’articolo 8 della legge 69/2015 contiene alcune modifiche alla “prima” legge anticorruzione, la n. 190 del 2012. In particolare, il comma 1 – aggiungendo una lettera f) al comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 190 – attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione anche l’esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (ad esempio, contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi) di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006).
Il comma 2 dell’articolo 8 introduce, poi, specifici obblighi informativi verso l’Autorità nazionale anticorruzione:
– integra la formulazione del comma 32 dell’articolo 1 prevedendo che, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti debbano trasmettere all’Anac una serie di informazioni relative all’appalto (la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate).
– introduce un nuovo comma 32-bis all’articolo 1 il quale prevede che, nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall’articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa (Dlgs 104/2010), il giudice amministrativo trasmetta all’Anac ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza. Il riferimento al comma 1, lettera e) dall’articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa concerne le controversie: 1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del Codice degli appalti, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso Codice.
Il Sole 24 Ore – 15 giugno 2015