Un solo lavoratore può fare richiesta del permesso per assistere il disabile in famiglia. E il livello di parentela “si è accorciato”, rispetto a prima, al primo e secondo grado. Restano quindi esclusi bisnonni, zii e nipoti sia diretti che acquisiti.
Sono questi alcuni degli effetti del collegato lavoro, la legge 183 del 4 novembre 2010 che ha fatto ordine e riformato il sistema dei benefici per i lavoratori che hanno in famiglia un soggetto con handicap grave. Le nuove norme sono in vigore dal 24 novembre 2010.
Un’eccezione alla regola “dell’unico beneficiario” è prevista per i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità.
Ilsole24ore.com – 15 marzo 2011