Il lavoratore non può essere obbligato a prestare servizio nei giorni festivi, a meno che non sia impiegato nel settore sanitario. E’ quanto ha stabilito la Cassazione respingendo un ricorso presentato dalla Loro Piana di Romagnano Sesia. L’azienda tessile aveva sanzionato una commessa che non si era presentata al lavoro il giorno dell’Epifania. La Cassazione ha aggiunto che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale.
Cassazione. Il diritto al riposo non può essere cancellato nemmeno dai contratti. Lavoro nelle festività solo con accordo individuale
La Corte di cassazione con sentenza 16592 del 7 agosto 2015 ha affermato la nullità del provvedimento con cui un’azienda ha imposto a una dipendente di prestare la propria attività lavorativa nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. La Corte perviene a questa conclusione sul rilievo che l’articolo 2 della legge 260/1949, che disciplina la materia, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dall’attività in occasione di tali festività, precisando che la normativa non è derogabile neppure in presenza di sopravvenute esigenze aziendali. Né, ad avviso della Cassazione, il diritto del lavoratore di astensione nei giorni festivi infrasettimanali può essere derogato da una previsione di segno contrario della contrattazione collettiva applicata dall’impresa.
Il caso esaminato è relativo all’impugnazione della sanzione disciplinare consistente in una multa che un’azienda di abbigliamento ha irrogato a una addetta alle vendite per essersi rifiutata di prestare servizio in concomitanza con la festività infrasettimanale del 6 gennaio. Sia il tribunale di Vercelli, al quale si era rivolta la lavoratrice, che la Corte d’Appello di Torino, hanno ritenuto legittima la decisione della dipendente, riconoscendo alla legge 260/1949, articolo 2, il valore di una norma inderogabile che conferisce ai lavoratori il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali richiamati dalla legge stessa.
Sulla scorta di queste considerazioni, in primo grado e in appello, il comportamento della dipendente, è stato riconosciuto come legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile.
La Cassazione conferma le conclusioni raggiunte dalla Corte d’Appello piemontese, ribadendo l’interpretazione secondo cui la normativa di legge in materia di ricorrenze festive infrasettimanali integra un diritto assoluto di astensione dal lavoro, che può essere derogato solo su espresso accordo tra le parti. Si legge nella sentenza, a questo proposito, che deve essere respinta la tesi propugnata dall’impresa secondo cui la norma è una regola generale suscettibile di essere derogata in presenza di comprovate esigenze aziendali o di previsioni particolari del contratto collettivo, le quali, in un contesto caratterizzato dall’apertura dello spaccio di vendita 7 giorni su 7 e da un’organizzazione in turni di lavoro, consentirebbero di esigere la prestazione dell’attività lavorativa durante i giorni festivi infrasettimanali.
La Cassazione non condivide tale impostazione e precisa che sono nulle le clausole del contratto collettivo che prevedono l’obbligo di svolgere l’attività lavorativa nei giorni destinati ex lege alla celebrazione di ricorrenze civili o religiose, aggiungendo che il diritto alla fruizione del riposo festivo infrasettimanale non può essere oggetto di modifica da parte delle organizzazioni sindacali.
In tale contesto, ad avviso della Suprema corte, la sola ipotesi nella quale al lavoratore può essere richiesto di rinunciare al riposo nel giorno festivo infrasettimanale risiede nell’esistenza di un accordo tra le parti, non essendo all’uopo sufficiente neppure la sola volontà del lavoratore in assenza di una contestuale adesione del datore di lavoro.
Alla luce di questi rilievi, conclude la Cassazione che il provvedimento dell’azienda, in difetto di consenso espresso dal lavoratore allo svolgimento di attività nei giorni festivi infrasettimanali, è nullo e determina un inadempimento parziale agli obblighi che discendono dal contratto di lavoro, legittimando il rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione sia in forza del principio civilistico dell’eccezione di inadempimento, sia in forza del rilievo che gli atti nulli sono improduttivi di effetti.
Giuseppe Bulgarini d’Elci – Il Sole 24 Ore – 15 settembre 2015