Licenziamenti economici: da 15 a 27 mensilità. Disciplinari: il giudice decide tra indennizzo e reintegro. Nulli i licenziamenti discriminatori anche sotto i 15 dipendenti. Ecco il documento sul nuovo articolo 18 distribuito dal ministro del Lavoro Fornero alle parti sociali. «L’articolo 18 nella nuova formulazione si applicherà a tutti lavoratori». E poi. L’aspetto dell’articolo 18 nonostante il no della Cgil «non è più sottoposto ad analisi nella prossima riunione (finale, ndr) di giovedì» con le parti sociali, ha spiegato il premier. Un Mario Monti perentorio dopo il vertice sulla riforma del lavoro che si è concluso in serata tra parti sociali e Governo. Scarica il testo della proposta della riforma del lavoro del Governo.
A questo punto bisognerà decidere con quale strumento legislativo si andrà avanti. Quindi delega per la riforma o decreto legge, si vedrà. Per questo ci sarà un ulteriore incontro con Napolitano mercoledì mattina.
Le tre tipologie di licenziamento schema
Come cambia l’articolo 18
Cambia l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il reintegro è previsto solo per i licenziamenti discriminatori. Per quelli disciplinari deciderà il giudice tra reintegro o indennizzo. Per quelli per motivi economici è previsto solo l’indennizzo.
Per i licenziamenti per motivi discriminatori, il reintegro sarà accompagnato dai contributi non versati durante il periodo di sospensione dal lavoro. L’obbligo di reintegro in caso di licenziamenti discriminatori viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti. Nei casi di licenziamento per motivi disciplinari è il giudice a decidere tra il reintegro “nei casi gravi” o l’indennizzo. Quest’ultimo potrà essere erogato fino a un massimo di 27 mensilità tenendo conto dell’anzianità del lavoratore. Per i licenziamenti per motivi economici è invece previsto solo un risarcimento che potrà essere da un minimo di 15 mensilità fino a un massimo di 27 dell’ultima retribuzione.
Costo del lavoro
I contratti stagionali e sostitutivi verranno esclusi dall’aliquota addizionale dell’1,4% prevista invece per i contratti a tempo determinato per finanziare l’Aspi. Mentre l’aliquota del’1,4% è confermata per i contratti a tempo determinato per finanziare la nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).
Contratto a tempo determinato
Dopo 36 mesi di contratto a tempo determinato scatterà l’assunzione a tempo indeterminato.
Apprendistato
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato diventa quello che domina sugli altri per ragioni di produttività e di legame tra lavoratori e imprese. Il percorso inizia con un apprendistato vero, da intendersi come investimento per la formazione e non come flessibilità, e sarà seguito da una stabilizzazione.
Cocopro e contratti intermittenti
Vincoli stringenti ed efficaci saranno posti sui contratti intermittenti e su quelli a progetto.
Partite Iva: dopo 6 mesi stabilizzazione
La proposta del Governo sulle partite Iva prevede l’introduzione di lavoro subordinato dopo 6 mesi, se la prestazione di lavoro è presso un committente.
Ammortizzatori
La riforma degli ammortizzatori sociali sarà a regime dal 2017 e il 2016 sarà ancora un anno di transizione. La cassa integrazione ordinaria viene mantenuta. La cassa integrazione straordinaria viene mantenuta ma ripulita: non verrà data per cessazione di attività e mobilità.
Donne
Per favorire l’occupazione delle donne e per conciliare i tempi di lavoro e famiglia verranno sperimentati dei congedi di paternità obbligatori che saranno finanziati dal ministero del Lavoro. Nella riforma c’è poi una norma “contro le dimissioni in bianco”.
ilsole24ore.com – 20 marzo 2012