Dopo 20 anni di discussioni, passi avanti, ripensamenti, veti incrociati, il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato il decreto legislativo sugli sconti i requisiti di età e contributi per la pensione, una compensazione per i lavoratori che hanno svolto «attività usuranti». In ogni caso sono sempre richiesti almeno 35 anni di contributi. A regime, dal 2013, sull’età per il pensionamento e sulla quota tra anzianità anagrafica e contributi ci sarà uno sconto di tre anni rispetto ai requisiti “normali” per l’assegno di anzianità. Resta fermo che per ottenere l’assegno occorrerà attendera la finestra (secondo la disciplina vigente al momento di maturazione dei requisiti; si parte dal 2008) e che l’età sarà adeguata all’aumentare dell’aspettativa di vita.
Le domande di quanti hanno maturato o raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre vanno presentate entro il 30 settembre. A regime, le istanze andranno inviate entro il 1° marzo dell’anno in cui sono raggiunti i requisiti.
Il decreto fa proprie le risultanze dei confronti svolti in questi anni: basti pensare che tra le attività riconosciute meritevoli di un’agevolazione nei requisiti pensionistici figurano quelle elencate nel decreto «Salvi» del 19 maggio 1999 (lavoro in spazi angusti, cave, casseformi eccetera). Inoltre, sulla definizione di lavoro notturno si è fatto tesoro – a tre anni di distanza – del “lascito” della scorsa legislatura, quando si era proposto di scendere, per individuare i turnisti da agevolare, sotto la soglia delle 80 notti l’anno. Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore comprensive della fascia tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno 64 notti l’anno (con una graduazione degli sconti su età e contributi) per quanti raggiungono i requisiti dal 1° gennaio 2009. Inoltre, è usurante il lavoro svolto in modo ordinario in periodo notturno (almeno tre ore). Completano l’elenco i dipendenti addetti alle linee di catena, i conducenti addetti a mezzi per il trasporto di persone (almeno nove posti) e i lavoratori individuati, come detto sopra, dal decreto «Salvi». Il lavoro usurante deve essere svolto per almeno sette anni (compreso quello di maturazione dei requisiti) negli ultimi dieci; e dal 2018 per almeno la metà della vita lavorativa.
L’approvazione del provvedimento ha registrato la soddisfazione di tutte le parti politiche. «Il processo di riforma del sistema previdenziale si è completato con il riconoscimento ai lavoratori che hanno svolto attività usuranti adeguati benefici che riducono l’età per la pensione. Si è trattato – ha riconosciuto il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi – di un esercizio non semplice perché il confine di questi lavori può essere opinabile ma conforta la decisione presa il largo consenso riscontrato nelle commissioni parlamentari».
«La normativa – gli fa eco Giuliano Cazzola, relatore del provvedimento alla commissione Lavoro della Camera – era attesa da almeno vent’anni. Il Governo ha rispettato l’impegno preso con la delega e ha riconosciuto priorità ai diritti dei lavoratori».
«Si compie un atto di giustizia sociale dopo anni di dibattito – ha dichiarato al Sole 24 Ore l’ex ministro Cesare Damiano (Pd) -. Si riconosce il diritto di andare in pensione prima degli altri a chi sul lavoro è esposto a rischi particolari».
Ilsole24ore.com – 14 aprile 2011
Lavori usuranti: il testo definitivo del provvedimento al preconsiglio dei ministri
Il provvedimento che prevede l’anticipo pensionistico per coloro che hanno svolto lavori usuranti è approdato, con un ritardo di diciotto anni, al preconsiglio dei ministri. Il provvedimento delegato dalla legge n. 183/2010, relativo al pensionamento anticipato per i soggetti che svolgono mansioni usuranti, infatti, era già stato previsto in precedenza dal decreto legislativo n. 374/93, successivamente riformato dalla legge n. 335/1995. Tali disposizioni, però non sono mai state effettivamente attuate.
Tale beneficio potrà essere riconosciuto alle categorie di lavoratori svolgenti:
? lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
? lavori in cassoni ad aria compressa;
? lavori svolti dai palombari;
? lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
? lavori del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo, eseguito a mano e a soffio;
? lavori espletati in spazi ristretti: mansioni con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
? lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
? lavori notturni come definiti all’art. 1, co. 2, lett. e, del D.Lgs. 66/2003, ossia qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno;
? lavori alla c.d. linea catena che, all’interno di un processo produttivo in serie, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia;
? i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività usuranti di cui sopra:
? nel periodo transitorio (da definirsi nei prossimi decreti legislativi), per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
? a regime per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.
Di seguito, riportiamo riassuntivamente i requisiti richiesti per il pensionamento:
? dal 01.01.2013 con l’agevolazione si potrà andare in pensione con 58 anni e una somma di anni tra anzianità anagrafica e contributiva pari a 94;
? tra il 01.07.2008 e il 30.06.2009 il requisito è di 57 anni di età e 35 di contributi;
? tra il 01.07.2009 e il 31.12.2009 occorrono 57 anni e una somma di anzianità anagrafica e contributiva pari a 93;
? per l’anno 2010, 2011 e 2012 occorrono 57 anni e anni e una somma di anzianità anagrafica e contributiva pari a 94.
Per chi fa i turni, invece, valgono i seguenti requisiti:
? dal 01.07.2009, per chi fa i turni con 64-71 notti, il requisito anagrafico è di 58 anni nel 2008 e 2009;
? nel 2011 e 2012 il requisito passa a 59;
? nel 2013 passa a 60;
? per chi fa da 72 a 77 notti, invece, per i periodi sopra indicati l’età di pensionamento è, rispettivamente, di 57, 58, 59 anni.
Si evidenzia, infine, che i lavoratori che hanno esercitato attività usuranti e che, dal 2008 fino al 31 dicembre di quest’anno, hanno maturato i requisiti per la pensione – grazie agli sconti su età e anzianità contributiva – devono presentare la domanda per l’assegno anticipato entro il 30 settembre. A regime l’istanza va avanzata entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti.