Dario Dongo, dal Fatto alimentare. Dopo il via libera di Bruxelles, si appresta a entrare in vigore il decreto italiano sull’origine del latte, che avrà impatto non solo sulle confezioni di latte ma anche sui derivati. Ricapitoliamo il contenuto delle nuove norme e i tempi per l’aggiornamento delle informazioni sulle etichette, in linea con il regolamento (UE) n. 1169/11 (vedi ebook L’Etichetta) e le ulteriori previsioni in esame.
L’indicazione di origine viene prescritta per tutti i tipi di latte – “vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina e di altra origine animale” (fresco, UHT e sterilizzato) – e sulle etichette dei prodotti lattiero-caseari “preimballati”. Balza subito agli occhi un’ingiustificata deroga a favore dei formaggi sfusi e preincartati(*) i quali, pur rappresentando una quota di mercato significativa, potranno occultare l’origine del latte, oltre a quella dello stabilimento di produzione.
Le norme in ogni caso si applicano ai soli prodotti “Made in Italy” (1) e destinati alla vendita sul mercato italiano, non al latte o ai formaggi importati dall’estero (oltreché nello Spazio Economico Europeo e in Turchia) in conformità alle regole comuni che non prevedono questo obbligo. Sono esclusi anche gli alimenti biologici, DOP, IGP e STG, poiché per questi gruppi esiste un regime di tracciabilità, informazione e certificazione (2).
un gran numero di derivati del latte preimballati come yogurt, latte fermentato e formaggi
La lista dei prodotti prodotti lattiero-caseari preimballati sottoposti all’obbligo dell’origine comprende: latte e creme di latte (concentrate e non, con o senza aggiunta di zucchero e/o edulcoranti); latticello, latte e crema coagulata, kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o cacao; siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove; burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili; formaggi, latticini e, ‘dulcis in fundo’, le famigerate cagliate oggetto di annose polemiche (3).
Le nuove etichette dovranno comunicare l’origine riferendo il Paese di mungitura e quello di condizionamento (o trasformazione) del latte. Se queste operazioni vengono realizzate in un unico territorio nazionale, si può impiegare la dicitura “origine del latte“, seguita dal nome del Paese. Viceversa, nel caso in cui la raccolta e la lavorazione siano realizzate in più Paesi, si potranno usare le espressioni “miscela di latte di Paesi UE” (o “non UE“) o “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” (o “non UE“). Le notizie vanno riportate in etichetta con caratteri “indelebili in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Le diciture non devono essere “nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire“. In assenza di prescrizioni sul campo visivo, gli operatori sono liberi di scegliere su quale parte dell’etichetta posizionare le scritte.
L’entrata in vigore del decreto interministeriale è prevista 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che seguirà alla sua approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni (convocata con urgenza per il 20.10.16). Poi ci sarà il vaglio delle competenti commissioni parlamentari. É stabilito un periodo transitorio per i prodotti “portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati” prima dell’applicazione, i quali potranno venire commercializzati fino a esaurimento scorte e comunque non oltre i 180 giorni dalla vigenza del decreto. Le sanzioni dovrebbero essere quelle già previste nella legge 4/2011, sebbene la loro legittimità costituzionale meriti alcune ulteriori verifiche.
Note
(1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/11 e del Codice doganale comune ivi richiamato, laddove un alimento sia stato realizzato in più Paesi, la sua origine é da intendersi nel luogo ove é avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale
(2) Si cita a esempio l’unico formaggio italiano IGP, il canestrato di Moliterno, che deve venire prodotto a partire da latti ovino e caprino provenienti dalle aree precisamente circoscritte nel disciplinare registrato
(3) Cfr. schema di decreto, Allegato 1
(*) I prodotti “preicartati” sono gli alimenti porzionati e confezionati in un apposito involucro direttamente presso il punto vendita (per esempio formaggi e salumi acquistati al banco del supermercato dove l’incaricato taglia la forma di formaggio e affetta il prosciutto). I prodotti “preimballati” sono confezionati dall’azienda produttrice e distribuiti per la vendita nei negozi e nei supermercati.
Fonte: http://www.ilfattoalimentare.it/latte-origine-dongo.html
Il Fatto alimentare – 20 ottobre 2016