Prorogate a fine 2012 le misure in materia di produzione e vendita di latte crudo per alimentazione umana. Disposizioni validi strumenti per abbattimento Escherichia coli
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2011, l’ordinanza 12 novembre 2011 del ministero della Salute che proroga le misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana. La proroga dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008, così come prorogata ed integrata dall’ordinanza del Ministro della salute del 2 dicembre 2010, in base al parere espresso dall’Istituto superiore di sanità che considera le disposizioni che vi sono contenute validi strumenti per l’abbattimento del rischio di infezione da Escherichia coli (Vetec) nell’uomo connesso al consumo di latte crudo e per la tutela della salute pubblica. Continua ad essere obbligatorio, pertanto, riportare sulle macchinette erogatrici e sulle bottiglie l’indicazione che il latte crudo deve essere consumato previa bollitura; permane, inoltre, il divieto di somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva. Dal 2010 anche il divieto di utilizzare il latte crudo nella produzione di gelati.
Ordinanza. Ministero della Salute. Proroga delle misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana.
(GU n. 288 del 12-12-2011)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed, in particolare, l’art. 10 paragrafo 8, lettera a), che attribuisce agli Stati membri la facolta’ di mantenere o stabilire misure nazionali intese a vietare o limitare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta; Visto il Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante “attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 concernente: “Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 2 dicembre 2010, recante la proroga della predetta ordinanza 10 dicembre 2008, concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini;
Acquisito il parere favorevole dell’Istituto superiore di sanita’ del 25 ottobre 2011 in merito al mantenimento delle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano previste dall’ordinanza ministeriale 10 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover prorogare l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 cosi’ come prorogata ed integrata dall’ordinanza del Ministro della salute del 2 dicembre 2010, alla luce del suddetto parere espresso dall’Istituto superiore di sanita’ che considera le disposizioni ivi contenute validi strumenti per l’abbattimento del rischio di infezione da Escherichia coli (VETEC) nell’uomo connesso al consumo di latte crudo e per la tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita’ dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 e successive modificazioni e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 2
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza, e’ inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 12 novembre 2011
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Ministero della salute e Ministero del lavoro registro n. 14, foglio n. 176.