La media nazionale nasconde però forti differenze. L’analisi. Il conto quantificato sulla base del rapporto tra aumento di gettito e numero dei contribuenti
IL CONTO Prima dell’aumento generalizzato dello 0,33% in Lombardia si pagavano in media solo 10 euro in più che in Calabria. L’intreccio delle aliquote attutisce un po’ le sperequazioni del passato, creandone di nuove per il futuro. L’applicazione dello 0,33% di aumento fisso e uguale per tutti su un intreccio di addizionali regionali già abbastanza complicato fa sì che per il 2012, in Lombardia, ci sia un aggravio medio di circa 8o euro per contribuente mentre in Calabria non dovrebbe superare i 50 euro. E gli effetti si sentiranno già nella prossima busta paga. Ma, a fronte di redditi che sono quasi il 30% in più, in Lombardia si pagavano, nel 2010, 28o euro pro capite in addizionale regionale, cioè solo 10 euro in più della Calabria. Il risultato della manovra di Natale sul delicato meccanismo delle autonomie fiscali regionali ha creato, insomma, una diversificazione piuttosto evidente. Considerando le stime ottenute calcolando la ripartizione dei 2,085 miliardi che l’aumento dovrebbe fruttare, sulla base della situazione del 2009 (dichiarazioni 2010, le ultime disponibili in forma statistica), gli aumenti medi per ogni contribuente di addizionale dovrebbero andare dagli 83 euro nel Veneto ai 45 della Puglia. Il che porterà, sempre proseguendo nel confronto con le dichiarazioni 2010, a pagare in totale 333 euro in Veneto e 265 in Puglia. A livello medio nazionale, ogni contribuente pagherà 67 euro in più. Ma l’autonomia regionale è comunque assai inferiore a quella dei Comuni. I municipi (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri) stanno affilando le armi per un intervento che, a differenza delle Regioni (il cui tempo per le modifiche relative al 2012 è scaduto 1131 dicembre 2011), possono ancora deliberare addizionali Irpef per il 2012 purché siano pubblicate entro il 31 marzo 2012. Le addizionali regionali (dal 1998) e comunali (dal 1999) si applicano all’intero reddito dichiarato ai fumi Irpef. Da allora, nonostante periodi di blocco definito da norme nazionali, l’autonomia degli enti locali ha creato un sistema complesso e diversificato. In molte Regioni, imitando l’Irpef, è stato attenuato l’effetto dell’aliquota secca inserendone alcune intermedie. Questo spiega la grande diversificazione ora presente. Inoltre, gli aumenti regionali si applicano già dal 2011, con effetto retroattivo, quindi i conguagli 2011 ne devono tenere conto, mentre gli aumenti sul 2012 graveranno ratealmente nelle prossime buste paga.
È opportuno ricordare che già a legislazione consolidata le procedure delle addizionali comunali divergono da quelle relative alle addizionali regionali. Per le prime, è prevista anche la trattenuta in acconto, oltre al prelievo a saldo, per le seconde l’acconto non c’è; l’Irpef comunale inoltre guarda alla residenza anagrafica del contribuente al primogennaio di ciascun anno, laddove l’Irpef regionale è impostata sulla residenza a131 dicembre di ogni anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro (si veda l’altro articolo in questa pagina). Se a tutto ciò si aggiungono gli scaglioni ad aliquote differenziate per singolo contribuente si comprende bene come il compito dei sostituti possa diventare eccessivamente gravoso. Non bisogna dimenticare in proposito che nel 2012, anno di sblocco delle addizionali, i sostituti, come tutti gli anni, saranno chiamati ad applicare le addizionali comunali in acconto e a saldo (per i dipendenti cessati) 2012, le addizionali comunali a saldo 2011, nonché le addizionali regionali a saldo 2011 e a saldo (per i dipendenti cessati) 2012. Occorrerebbe quindi uniformare almeno la disciplina operativa dei due prelievi, precisando meglio inoltre i contorni della differenziazione per scaglioni (articolo 6 del Dlgs 68/2011).
Sul Sole 24 Ore di ieri sono stati anticipati gli effetti concreti dell’incremento dello 0,33% sull’aliquota di base delle addizionali regionali (lo 0,9 per cento). Su diverse tipologie di reddito (10mila, 25mila, 35mila, 50mila e 100mila) sono stati calcolati gli importi in più, da 33 a 330 euro tranne lievi differenze nelle Regioni dove l’aliquota è stata diversificata. Già nell’articolo pubblicato ieri era però emersa la questione del diverso peso percentuale sul reddito delle varie addizionali considerate nel loro complesso: così, al Sud, il nuovo tassello Irpef risulta avere meno peso, soprattutto a causa dei redditi mediamente più bassi, ma le aliquote complessive finali risultano in molti casi assai più alte che al Nord.
Governatori con le mani legate su aliquote e possibili agevolazioni
Le Regioni, a legislazione vigente, hanno minori poteri dei Comuni nella manovra delle addizionali all’Irpef.
Questo è l’effetto del succedersi delle recenti disposizioni di legge. E mentre i Comuni possono stabilire aliquote differenziate, nel rispetto degli scaglioni di reddito dell’Irpef, e deliberare esenzioni, le Regioni, con riguardo al 2012, non possono stabilire agevolazioni di sorta e non dovrebbero neppure modulare le aliquote del prelievo.
Per quanto riguarda i Comuni, l’intervento del Dl 138/2011 ha sbloccato le delibere, ripristinando in pieno le facoltà previste nel Dlgs 360/98. L’ulteriore modifica apportata con il Dl 201/2011 ha infine precisato la portata del primo intervento. Per effetto di questo “combinato disposto”, i Comuni dunque possono innanzitutto elevare l’aliquota sino al tetto dello 0,8 per cento. Va anche rilevato che l’amministrazione potrebbe anche passare dalla non istituzione dell’addizionale, nel 2011, direttamente all’aliquota massima, nel 2012. E va ricordato che, in virtù dell’articolo 14, comma 8 del Dlgs 23/2011, le delibere sull’Irpef locale hanno effetto solo se sono pubblicate sul sito internet delle Finanze entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. I Comuni, inoltre, possono adottare aliquote differenziate, purché ce ne sia una in corrispondenza di ciascuno scaglione dell’Irpef nazionale. Resta infine possibile prevedere una soglia di esenzione dall’addizionale, in relazione a un limite reddituale deciso dal Comune.
Passando all’Irpef regionale, ci si accorge che l’articolo 6 del Dlgs 68/2011 ha modificato alcune regole della disciplina istitutiva del prelievo, contenuta nell’articolo 50 del Dlgs 446/97.
In primo luogo, si dispone che fino al 2011 le Regioni non possono aumentare le aliquote delle addizionali superiori alla misura base. Il Dl 201/2011, inoltre, ha elevato tale misura base dallo 0,9% all’1,23 per cento. Su questa nuova aliquota, per gli anni 2012 e 2013, le Regioni hanno il potere di applicare variazioni, in aumento o in diminuzione, fino allo 0,5 per cento. Questo limite diventa l’1,1% per il 2014 e il 2,1% a partire dal 2015. Il comma 4 dello stesso articolo 6, inoltre, stabilisce che il potere di diversificare l’aliquota può essere esercitato solo in relazione agli scaglioni di reddito dell’Irpef. È chiara quindi la volontà di porre fine alle aliquote libere regionali. Ciò a decorrere dal 2013 (articolo 6, comma 7, del Dlgs 68/2011). La corretta interpretazione di questa disposizione dovrebbe quindi condurre all’esigenza di adottare un’unica aliquota per il 2012. Del tutto innovativa è infine la possibilità per le Regioni di decidere detrazioni famigliari aggiuntive nonché detrazioni per agevolare il settore del non profit. Anche questo, però, solo a partire dall’anno prossimo.
ilsole24ore.com – 10 gennaio 2012