Il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l’organizzatore o tour operator, ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana.
Il tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza 434/16 (si veda ItaliaOggi del 21 aprile scorso), ha riconosciuto a un uomo coinvolto in un incidente stradale e alla moglie (non direttamente coinvolta), il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al mancato godimento delle ferie e delle vacanze programmate da tempo, in piena armonia con il principio di integralità del risarcimento del danno alla persona, più volte ribadito dalla Corte di cassazione.
Le sezioni unite della Suprema corte, nel procedere alla sistemazione della figura del «danno non patrimoniale» con le note sentenze di San Martino del 2008 hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere «omnicomprensivo» del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della «integralità» del risarcimento medesimo.
Ciò impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Il giudice di pace di Reggio Emilia, sull’onda di letture «abolizioniste» di tutti i pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico, successive alle sopra richiamate sentenze delle ss.uu. del 2008, non aveva accolto le richieste risarcitorie dei due coniugi in ordine al danno non patrimoniale da vacanza rovinata o da ferie non godute.
Il tribunale di Reggio Emilia, in appello, ha correttamente vagliato tutti i pregiudizi non patrimoniali allegati conseguenti alle lesioni riportate dall’uomo, compresi quelli derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente garantito, quale appunto il diritto alle ferie.
Le ferie, ha precisato il tribunale reggiano, rappresentano un diritto, inviolabile e irrinunciabile, costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari.
Per questo, il tribunale ha accolto anche la domanda di risarcimento presentata dalla moglie per il danno subito a seguito della forzosa rinuncia al periodo di ferie, stabilendo che ancorché la donna non fosse stata direttamente coinvolta nel sinistro stradale, la sua posizione poteva ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia.
L’unica alternativa possibile per la coppia era rinunciare alle ferie, atteso che le stesse erano state organizzate con largo anticipo evidenziando, con ciò, la difficoltà di entrambi, in quanto lavoratori subordinati, di un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie. Con la sentenza in commento, hanno trovato quindi tutela pregiudizi autonomi e diversi dal danno alla salute.
ItaliaOggi – 9 maggio 2016