Dal 2017 artisti e professionisti possono dedurre integralmente, ai fini della formazione del reddito, le spese di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno, nei limiti di 10mila euro annui.
La modifica normativa, contenuta all’articolo 9, comma 1, del Jobs act autonomi, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non specifica cosa accade ai costi che eccedono tale limite, vale a dire se vige un sistema di deducibilità parziale o di indeducibilità integrale; essendo la norma previgente completamente riscritta è probabile che si applichi la seconda soluzione. Tuttavia, l’effetto per i titolari di reddito di lavoro autonomo è sicuramente positivo, anche perché il “tetto” annuale non sembra eccessivamente limitato.
Fino al 2016 (e, quindi, anche per le dichiarazioni in corso), il testo dell’articolo 54, comma 5, del Tuir prevedeva una deducibilità limitata al 50% per le «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfetizzando quindi sempre l’inerenza. Si trattava di una disposizione particolarmente irrazionale, in particolare in considerazione dell’obbligo deontologico all’aggiornamento che grava oramai su quasi tutte le categorie di professionisti.
Stante il tenore letterale della disposizione, comunque, il nodo non poteva essere risolto in via interpretativa, come dimostrato dalla risposta 2.1. contenuta nella Circolare n. 35/E/2012. In essa l’Agenzia aveva affermato come «detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali». Nel documento datato 1° settembre 2015, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili aveva proposto l’eliminazione della deducibilità ridotta «in relazione ad un quadro normativo di riferimento completamente mutato rispetto al passato» e con particolare riferimento al «grado di complicazione del sistema fiscale», «tale da imporre a qualsiasi professionista l’aggiornamento professionale», obbligo peraltro previsto per legge e disciplinato dai singoli regolamenti di attuazione approvati dai vari ordinamenti professionali.
In tale sede il Cndcec aveva proposto anche l’eliminazione della deducibilità ridotta (nella misura del 75%) delle spese di somministrazione di alimenti e bevande e delle spese alberghiere connesse alla partecipazione ai predetti eventi, che finiva, in modo bizzarro, per subire un «doppio limite a catena». Infatti, la deducibilità veniva dapprima ridotta al 75% in quanto spese di vitto ed alloggio, per poi subire un ulteriore 50% di decurtazione in quanto costi legati all’aggiornamento (Circolare n. 53/E/2008). Attualmente la norma comprende, come detto nel limite annuo di 10mila euro, anche le spese di «viaggio e soggiorno», il che, sebbene non vengono utilizzati i termini di” vitto” e di “ristorazione”, dovrebbe comunque portare ad una lettura comprensiva anche dei pasti, oltre che dell’alloggio. Da notare che le bozze di decreto escludevano l’estensione alle spese di viaggio e di soggiorno, che la relazione tecnica considerava completamente indeducibili.
C’è anche un aggiornamento terminologico della disposizione: mentre in passato ci si riferiva a «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale», ora il riferimento comprende anche le spese di iscrizione a master e a corsi di formazione.
Il provvedimento prevede anche la deducibilità integrale per:
le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, «mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro», erogati dagli organismi accreditati (entro il limite annuo di 5mila euro);
gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Sull’inerenza di queste spese non pare ci fossero margini di discussione e, considerato che nel reddito professionale tutte le spese inerenti, documentate e sostenute sono, per ciò stesso, deducibili (salvo precise deroghe previste all’articolo 54 del Tuir), l’integrazione normativa pare più un chiarimento che una novità.
Giorgio Gavelli – Il Sole 24 Ore – 18 maggio 2017