È stato accolto il ricorso promosso dalla Cosmed e contro il quale si erano costituiti sia l’Anac che la Presidenza del Consiglio. Dichiarata illegittima non solo la delibera della Asl in questione, ma anche il regolamento nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto la sentenza ha valenza nazionale. Cosmed: “Riteniamo di aver contribuito a eliminare un adempimento inutile, che sottraeva tempo e risorse umane all’attività lavorativa e alle strutture amministrative”. LA SENTENZA
Dopo aver concesso la sospensiva, il Tar Lazio si è pronunciato nel merito sancendo definitivamente come illegittima la richiesta da parte delle Amministrazioni dei dati patrimoniali dei Dirigenti. È stato accolto il ricorso promosso dalla Cosmed e contro il quale si erano costituiti sia l’Anac che la Presidenza del Consiglio.
Dichiarata illegittima non solo la delibera della Asl in questione, ma anche il regolamento nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto la sentenza ha valenza nazionale.
“Nel Servizio sanitario nazionale solo il Direttore Generale, il Direttore Sanitario d’Azienda e il Direttore Amministrativo sono tenuti a comunicare i dati patrimoniali mentre tutti gli altri dirigenti, compresi i capi dipartimento e i direttori di struttura complessa, non sono tenuti a farlo. Nelle altre Amministrazioni solo i Dirigenti di prima fascia e quanti vengono nominati discrezionalmente dall’organo politico sono tenuti a questo adempimento”, spiega la Cosmed in una nota.
Accolti tutti i rilievi della Cosmed ed in particolare come si evince dalla sentenza:
• eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza,
• violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta Europea in materia di tutela dei dati personali e dei diritti fondamentali.
“In definitiva l’interpretazione dell’Anac è stata giudica contraria ai principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e finalità dei trattamenti dei dati personali sia per la natura dei dati richiesti che per le modalità di diffusione. Venivano infatti messi in rete dati sensibili a disposizione di chiunque con dettagli potenzialmente utili solo ai male intenzionati. Si conclude questa vicenda che ha sottratto inutili energie alle strutture pubbliche sperando che i successivi regolamenti da emanare ne tengano debitamente conto”, spiega la nota.
“Deve pertanto cessare qualunque richiesta in tal senso, anche se pur dopo la sospensiva qualche Amministrazione ha perseverato nel richiedere questi dati sensibili. Restano pubblicabili solo i dati curriculari e le retribuzioni derivanti dalle retribuzioni percepite nell’ambito del rapporto di lavoro, dati peraltro nella disponibilità automatica dell’Amministrazione. Riteniamo di aver contribuito a eliminare un adempimento inutile, che sottraeva tempo e risorse umane all’attività lavorativa e alle strutture amministrative. Un piccolo contributo per una maggiore serenità dei dirigenti”, conclude la Cosmed.
25 novembre 2020
- Allegati
- il testo della sentenza