E’ stata pubblicata sul Bur n. 86 del 2 settembre 2014 la delibera 1484 della Giunta regionale che incrementa, modificando quanto disposto dalla dgr n. 816 del 27.5.2014, i limiti di spesa, ai fini della corresponsione agli aventi titolo del risarcimento dei danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (orso,lupo, lince) alle produzioni agricole e zootecniche, compresa l’apicoltura.
Viene contestualmente autorizzata, nelle more degli approfondimenti che saranno svolti in materia a supporto di successivi atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale, l’erogazione di una somma aggiuntiva forfettaria a copertura dei danni indiretti.
Il limite di spesa 2014 utilizzabile per i danni da grandi carnivori era stato fissato con dgr 816 nei termini seguenti:
– 10.000 Euro per i danni arrecati in territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, a valere sul capitolo 75044 del bilancio regionale (art. 28 della L.R.n.50/93);
– 10.000 Euro per i danni arrecati in territorio precluso all’esercizio venatorio (Parchi e Riserve Regionali), a valere sul capitolo 101930 del bilancio regionale (art.3 della L.R.n.6/13).
Ora detti limiti devono essere aumentati, in relazione alla necessità di poter procedere sollecitamente ai risarcimenti anche in presenza di un tendenziale incremento delle predazioni che complessivamente va registrandosi a livello regionale.
Con il provvedimento si dispone pertanto l’innalzamento a 25.000 Euro di entrambi i suddetti limiti di spesa, rideterminando conseguentemente in 50.000 Euro l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Caccia e Pesca.
Inoltre si ritiene necessario disporre, nelle more degli approfondimenti che saranno svolti a supporto di ulteriori atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale in materia di danno indiretto, l’erogazione, avuto riguardo alle predazioni che verranno accertate nel corrente anno successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento, di una somma forfettaria (che si aggiunge al risarcimento del danno diretto) pari al 10% del danno diretto accertato, a copertura dei danni indiretti (quali, ad esempio, impatti sulla produttività della mandria/gregge; oneri di recupero dei capi dispersi, ecc.) sussistenti come da dichiarazione sostituiva resa ai sensi di legge dall’avente titolo al risarcimento sulla base di modello da predisporsi ed approvarsi a cura del Direttore della competente Sezione Caccia e Pesca. Detta somma forfettaria è erogata a valere sui limiti di spesa come più sopra rideterminati.
3 settembre 2014