Mediazione, indietro tutta. La maratona notturna delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio consegna all’Aula di Montecitorio – in vista della discussione che inizierà domani – una revisione profonda dell’istituto che da anni tiene gli avvocati sul piede di guerra (proprio ieri è terminato lo sciopero durato 9 giorni).
Quella che il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, aveva definito «lobby che blocca le riforme» – l’avvocatura, appunto – scatendando un conflitto istituzionale, esce parzialmente risarcita dalla raffica di emendamenti approvati.
La mediazione, dopo lo stop della Corte costituzionale per eccesso di delega, torna «obbligatoria» ma per un periodo sperimentale di quattro anni. A metà del tragitto il ministero avvierà un monitoraggio per valutare se ha funzionato, e quindi se continuare all’uscita dal periodo-test. Passa contestualmente il principio “cardinale” dell’assistenza tecnica obbligatoria dell’avvocato tutte le volte che la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In sostanza vince la linea forense secondo cui la difesa dei diritti è prerogativa dell’avvocatura.
Anche per la mediazione viene introdotto il concetto di competenza territoriale, agganciata a quella del giudice (eventualmente in futuro) competente. Nel caso di più domande sulla stessa controversia, prevale la prima depositata. Fa fede a questo proposito la data del deposito dell’istanza. Il Governo, tramite il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, aveva ribadito la contrarietà alla “giurisdizionalizzazione” della conciliazione, assimilata così a una sorta di quarto grado di giudizio.
Di impatto anche tutti gli altri interventi di maquillage dell’istituto, a cominciare dal “valore” del primo incontro che, se fallisce, indirizza subito al processo e non dà alcun titolo per il pagamento della prestazione del mediatore (ma invece sì per le spese). La proposta transattiva del giudice in corso di processo, che prima era obbligatoria, diventa discrezionale. Inoltre non c’è più sanzione per la parte che la rifiuti senza giustificato motivo. Debutta poi la formazione continua e specifica per l’avvocato iscritto agli organismi di mediazione, che dovrà seguire periodicamente corsi teorico–pratici di aggiornamento. L’esito della tornata di emendamenti in Commissione viene accolta con comprensibile soddisfazione dai legali. Secondo Andrea Mascherin, consigliere del Cnf, «il Parlamento ha fatto un buon lavoro per attenuare o superare la distorsioni del dl “fare”. Anche se non siamo ancora al risultato ottimale». Per Nicola Marino, presidente dell’Oua, «le otto giornate di astensione, sono state una dimostrazione di forza e unità dell’avvocatura per la tutela dei diritti dei cittadini, una protesta dolorosa che danneggia gli stessi avvocati, ma necessaria. E i primi risultati non si sono fatti attendere: a partire dalle prime modifiche apportate al decreto del fare: positivo che siano stati respinti gli emendamenti tesi a reintrodurre la Rc auto nel novero delle materie “obbligatorie”». Qualche critica arriva invece da Salvatore Mazzamuto, consigliere giuridico del vice presidente Alfano per gli affari legislativi: «Come sottosegretario del Governo Monti, mi sono battuto per il ripristino della mediazione obbligatoria pur prestando attenzione alle istanze dell’avvocatura. Ma quattro anni di sperimentazione sono pochi per chi intende investire nella mediazione. Anche la presenza obbligatoria dell’avvocato in tutte le fasi della controversia è più nell’interesse degli avvocati, che intendono coprire ogni spazio, che dei cittadini. La presenza del legale poteva essere limitato alla fase di conciliazione, dove è sicuramente più utile». Sempre in tema di professioni, un emendamento al decreto concede ai professionisti un anno in più di tempo prima di far scattare l’obbligatorietà della polizza assicurativa (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). L’emendamento modifica il Dpr 137/2012 e proroga al 15 agosto 2014 il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie per i professionisti, attualmente fissato al 15 agosto 2013. L’emendamento prevede anche che le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 debbano tener conto dei seguenti criteri: a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente; b) possibilità per le compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell’accertamento effettivo della responsabilità professionale; c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie; d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista; e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione. È stato, invece, ritirato l’emendamento che abrogava il divieto di incarichi extragiudiziari per alcune figure di magistrati.
Il Sole 24 Ore – 17 luglio 2013