Governatori-commissari, risparmi sui biosimilari ma con l’ultima parola al medico prescrittore in nome della continuità terapeutica, rinnovi contrattuali in sanità vincolati nel Fsn per dipendenti e convenzionati, fondi per l’Alzheimer, continuità contrattuale per i ricercatori di Irccs e Izs e maglie più larghe per i piani di rientro degli ospedali-azienda. Sono alcune delle novità sanitarie contenute nel pacchetto di emendamenti approvato ieri sera dalla Commissione Bilancio della Camera e recepito nel maxiemendamento del Governo che ieri ha ricevuto la fiducia alla Camera: i voti a favore sono stati 348, i contrari 144. Dopo la maratona della Bilancio e la fiducia di Montecitorio sul testo corretto, il via libera della Camera è previsto lunedì. Il testo poi approderà al Senato per la seconda lettura dove saranno affrontati temi rimasti esclusi dal confronto alla Camera. Il testo approvato
Ecco le principali novità sanitarie
Aumentano le risorse complessivamente stanziate per il pubblico impiego, portandole a 1920,8 milioni di euro (da 1.920) per il 2017 e a 2.633 milioni di euro (da 2.630) a decorrere dal 2018.
Riguardo la ripartizione della quota premiale prevista per le Regioni che incrementano l’efficienza dei servizi sanitari regionali, in caso di mancata presentazione del programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, o se si riscontra una verifica negativa dell’attuazione annuale, la regione interessata subirà la perdita del diritto all’accesso alla quota per il 2017 e non in via permanente.
Si allentano le maglie sui piani di rientro degli ospedali azienda fissando al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di euro (invece che al 5 per cento e a 5 milioni di euro) il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi quale presupposto per l’adozione e l’attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli Irccs pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura.
Vengono poi estese alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento esclusivamente con risorse dei propri bilanci, le disposizioni relative all’obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro e quelle riguardanti la riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. 524-536, L. n. 208/2015).
Riguardo la contestata norma sui governatori-commissari sono disapplicate le disposizioni della legge di stabilità 2015 sulle incompatibilità, dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale nei confronti delle regioni commissariate. La conseguenza politica diretta è che i due governatori sotto la lente – Vincenzo De Luca e Mario Oliverio – potranno essere i commissari di se stessi per la sanità in Campania e in Calabria. Questo appunto in virtù della disapplicazione della norma della legge di Stabilità per il 2015, che proprio per necessità di trasparenza aveva impedito ai presidenti nominati dal 2015 di assumere quell’incarico, che oggi riveste soltanto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, eletto però l’anno prima. Tutto spazzato via, si torna invece indietro. Anche se con un limite: i tavoli tecnici del Governo verificheranno ogni sei mesi l’equilibrio dei bilanci sanitari delle due Regioni e l’effettiva applicazione ed erogazione dei Lea (i livelli essenziali di assistenza sanitari), producendo una relazione ai ministri dell’Economia e della Salute da trasmettere Consiglio dei ministri. In caso di riscontro negativo e di mancata attuazione, in tutto o in parte, dei piani di rientro dai disavanzi il Consiglio dei ministri potrà nominare un nuovo commissario ad acta, estromettendo i governatori commissari.
Sul carattere di innovatività dei farmaci, discrimine fondamentale per accedere alle corsie preferenziali previste e per essere inclusi nei due fondi da 500 milioni istituiti dalla Manovra a partire dal 2017 per innovativi e oncologici innovativi si specifica che la determinazione del direttore generale dell’Aifa sui criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, di quelli a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, deve essere adottata previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) dell’Aifa.
Sempre sul tormentato fronte farmaci si punta l’attenzione sui risparmi ottenibili dai biosimilari abbassando la base d’asta nei pubblici acquisti, ma non solo. L’obiettivo delle modifiche adottate dalla Bilancio è di razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari.
Rispetto al testo originario, si chiarisce che il rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento può essere accertato anche dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), oltre che dall’European Medicine Agency (Ema), tenuto conto delle rispettive competenze (il testo originario attribuiva solo all’Ema tale potere di accertamento, necessario a stabilire la sussistenza del rapporto di biosimilarità).
Cambiano le regole delle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari. In particolare devono essere utilizzati accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre (precedentemente non era indicato alcun numero minimo dei medicinali a base del medesimo principio attivo per i quali attivare le procedure pubbliche di acquisto mediante accordi quadro); inoltre la base d’asta dell’accordo quadro non è più il prezzo massimo di cessione del farmaco biologico di riferimento, come nel testo originario del comma, e non è neanche più il prezzo medio di cessione del farmaco biologico di riferimento (come era scritto nella frase soppressa dal subemendamento del M5S all’emendamento del relatore ) ma diventa – secondo le normative vigenti – quello medio di mercato dei farmaci generici biosimilari.
Al medico prescrittore resta l’utlima parola. Viene eliminata la specifica che non occorre l’obbligo di motivazione da parte del medico, che è (comunque) libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura pubblica di acquisto, in base al principio della continuità terapeutica applicata ai pazienti.
Viene poi aumentato da 30 a 60 giorni il tempo a disposizione dell’ente appaltante, a partire dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, per aprire il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura.
Altra novità per l’Alzheimer, sfida cruciale per la cronicità. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze (300 mln) è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.
Cosa cambia per il personale
Sul fronte del personale in sanità viene poi garantita continuità delle attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs). A tal fine, in deroga a quanto disposto dal Jobs act tali istituti potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all’area dei ricercatori, sia all’area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. «Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017 – spiega la Commissione Bilancio della Camera – anche le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, nelle more della revisione dell’accesso all’attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la norma in esame consente agli Irccs e agli Izs di continuare ad avvalersi del personale già in servizio».
Per i rinnovi contrattuali infine si vincola una quota del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri (come rideterminati dall’apposito Dpcm per l’aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva 2016-2018) per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Ssn. Il vincolo opera dalla data di adozione del Dpcm di ripartizione dell’istituendo Fondo per il pubblico impiego (di cui all’articolo 52, comma 2).
Buone notizie per la Croce rossa. Sono infatti in arrivo ottanta milioni nel 2017 per ridurre il debito con le banche. Un emendamento presentato dal relatore autorizza l’iscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del Mef, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell’ente strumentale Croce rossa nei confronti del sistema bancario (ivi compresa l’anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017). «Si prevede che l’erogazione della somma – spiegano i tecnici della Camera – sia subordinata a una istanza congiunta del presidente e dell’amministratore dell’ente, corredata da un’apposita deliberazione dell’Ente e dalla certificazione della posizione debitoria netta dello stesso asseverata dal collegio dei revisori dei conti».
Novità infine anche per l’Inail. Con Dpcm da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministerod el Lavoro, «sono individuate le inziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’Inail, valutabili da quest’ultimo nell’ambito dei propri piani triennali 2016-2018 di investimento immobiliare». (Il sole 24 Ore sanità)
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26 novembre 2016