La farmacia dei servizi, il ritocco al rialzo del Fondo per il trattamento accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria. La piramide dei ricercatori. E ancora, nuovi aggiustamenti sul payback. Il capitolo sanità della manovra si arricchisce di elementi , man mano che la commissione Bilancio della Camera faticosamente emenda il testo del Ddl 4768. Mentre slitta a mercoledì 20 alle 21 l’approdo in Assemblea. Visti i tempi canonici dalla probabile fiducia che sarà posta a Montecitorio (da regolamento devono passare 24 ore prima del voto), è possibile che in Senato l’articolato approdi per il voto finale non prima di venerdì 22.
Gli emendamenti approvati alle 18.30 del 19 dicembre
Le risorse in più per il trattamento accessorio. Ammonta a 437 milioni di euro (per cui si attingerà al Fondo esigenze indifferibili) tra 2019 e 2026, l’incremento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, destinato ad aumentare il Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza. La norma, proposta da Federico Gelli (Pd) tende a mitigare gli effetti finanziari del Dlgs 75/2017, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 fissa come limite massimo l’importo 2016.
La farmacia dei servizi. La seduta di ieri ha fruttato l’attuazione del Dlgs 153/2009 (“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”: è previsto l’avvio di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie convenzionate con il Ssn. La sperimentazione verrà avviata, nell’ambito del triennio 2018-2020, con oneri a carico del Ssn in nove regioni, da individuare tra quelle con più di due milioni di abitanti e ed equamente distribuite tra Nord, Centro e Sud del Paese. Per questa misura la copertura finanziaria è di 6 milioni per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sul Fsn. Il monitiraggio del “test” sarà affidato al Comitato per la verifica dei Lea.
La piramide dei ricercatori Ircss e Izs. La manovra istituisce un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di supporto presso gli Irccs (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici) e gli Izs (Istituti Zooprofilattici Sperimentali), fermi restando i vincoli di spesa del personale a legislazione vigente. Spetterà a un Dpcm previo accordo Stato-Regioni, definire i requisiti, e i criteri dei concorsi per le assunzioni. Le risorse? Il limite è pari al 20% per il 2018, e al 30% a decorrere dal 2019, del totale delle risorse disponibili per le attività di ricerca, da destinare all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Questo limite è incrementato con risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal ministero della Salute: 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni annui a decorrere dal 2021. Inizialmente i contratti saranno a tempo determinato per 5 anni, con possibilità di rinnovo per altri 5 anni (andrà previsto un sistema di valutazione del ricercatore). È prevista la possibilità di inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Ssn, nell’ambito dei posti della dotazione organica per le attività di assistenza o di ricerca, ivi inclusi i ruoli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e previa valutazione positiva. Ma si prevede anche uno specifico contratto a tempo determinato per la durata del relativo progetto di ricerca finalizzato a valorizzare i giovani ad alto potenziale per favorirne il rientro dall’estero. Il costo del contratto è a valere sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico, con la possibilità di proroga per il completamento del primo quinquennio, purché a disponibilità finanziarie capienti. Agli istituti è consentito utilizzare fino al 5% delle disponibilità finanziarie che vengono loro assegnate, per stipulare contratti a tempo determinato con ricercatori residenti all’estero, e questi sono ammessi a partecipare per l’accesso in soprannumero ai corsi delle scuole di specializzazione medica.
Il payback e le nuove regole anti-contraffazione. Un nuovo emendamento sul payback, dopo quelli approvati nei giorni scorsi, entra nel dettaglio della detraibilità dell’Iva. Nel caso di versamenti da parte delle farmaceutiche per sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e per quella ospedaliera, le aziende possono portare in detrazione l’Iva scorporandola dagli importi da versare a titolo di payback. Nel caso di versamenti di payback effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla riduzione stabilita dall’Aifa del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti per l’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle aziende è consentita la detrazione Iva solo se i versamenti sono integrati da un ulteriore versamento all’erario, per la parte corrispondente all’Iva, senza possibilità di compensazione con l’eventuale Iva a credito. Il diritto alla detrazione dell’imposta si matura con i versamenti di payback e questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap esclusivamente nel periodo d’imposta in cui sono effettuati.
Per i versamenti di payback ante 2018, relativi alle fattispecie di cui alla lett. a) (sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) sono fatti salvi i comportamenti contabili adottati dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo, abbiano già dedotto il costo relativo all’Iva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap: in questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una sopravvenienza attiva pari all’imposta detratta nel periodo d’imposta in cui la detrazione è stata operata.
Invece, per versamenti di payback relativi alle fattispecie di cui alla lett. b) (versamenti dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall’Aifa in caso di superamento dei tetti di spesa), se le aziende farmaceutiche hanno detratto l’Iva scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati (cd. versamenti al netto dell’Iva), devono provvedere, entro il 15 gennaio 2018, ad annotare una rettifica a loro debito nel registro delle fatture emesse.
Sul fronte trasparenza, si anticipa al 9 febbraio 2019 la data entro la quale le farmaceutiche italiane dovranno applicare – per allinearsi agli altri?Paesi Ue e alla luce che il 70% della produzione italiana è destinata all’export – il regolamento anti-contraffazione sulla sicurezza delle confezioni dei medicinali, fatto salvo il periodo di transizione riguardante le confezioni che seguono le vecchie regole (che potranno essere distribuite fino alla scadenza del medicinale).
Autismo, raddoppiati i fondi. Su proposta del Movimento5 Stelle, il comma 271-bis aumenta lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Il bonus bebè. Limitato al solo 2018 e aumento a 4mila euro, ma solamente per gli “under 24”, alla somma entro la quale il figlio è fiscalmente a carico. È questo il risultato di due emendamenti, riformulati, al Ddl bilancio approvati dalla commissione Bilancio della Camera. La norma sui nuovi nati, o adottati, corregge quanto disposto con lo stesso disegno di legge in prima lettura al Senato, riportando la misura da strutturale a valida per il solo 2018 e precisando che l’assegno viene erogato fino al compimento del primo anno di vita (o di ingresso nel nucleo familiare). Confermata anche l’erogazione di 960 euro o di 1.920 euro in relazione alla certificazione Isee (per i nati o adottati entro il 2017 restano in vigore le misure fino al compimento del terzo anno). Quanto alla soglia fiscale relativa ai figli a carico il valore passa per il prossimo anno di imposta da 2.841,51 a 4mila euro.
La partecipazione in start-up dell’Inail. Questo emendamento riguarda le iniziative di investimento in start-up da parte dell’Inail (a cui l’Istituto è stato autorizzato a partecipare dalla legge di Bilancio 2017, in forma diretta o indiretta). La norma dispone che l’Inail, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione, valuti prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme.
Rafforzato l’equo compenso per le prestazioni professionali. Un emendamento a firma Fi elimina nella norma le distinzioni fra clausole vessatorie, togliendo le obiezioni «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa» e «anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione». Inoltre, la correzione rafforza il riferimento ai parametri ministeriali per stabilire l’equità dei compensi (proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto): non bisognerà più tenerne conto, ma la determinazione dell’ammontare dei pagamenti dovrà esser “conforme” ai criteri fissati.
Il Sole 24 Ore sanità – 20 dicembre 2017