La mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente la sostituzione tramite concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità
E può essere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non ha vincoli alle assunzioni. È questa la principale indicazione contenuta nel parere della Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, n. 59 dello scorso 6 dicembre. Una pronuncia che limiterà fortemente le autorizzazioni alla mobilità in uscita e spingerà molte amministrazioni locali a stabilire nei propri regolamenti il divieto di concedere il trasferimento ad altro ente prima che siano decorsi alcuni anni dalla assunzione.
La Corte dei conti, con questa pronuncia, in parte ribadisce e in parte modifica l’orientamento già assunto dalla sezione autonomie con il parere n. 21/2009, orientamento messo di recente in discussione dalle sezioni regionali della Sardegna e della Liguria, per le quali «il trasferimento per mobilità sarebbe a tutti gli effetti da considerare, da un lato, quale cessazione per l’ente di partenza e, dall’altro, quale assunzione per l’ente di destinazione». E questo perché se la mobilità non comporta una cessazione ai fini giuslavoristici, «sotto il profilo della disciplina di contabilità e finanza pubblica, la mobilità può essere considerata cessazione perché l’ente di destinazione potrà procedere alla costituzione del nuovo rapporto solo nei limiti consentiti dalla normativa limitativa in materia di nuove assunzioni e di contenimento della spesa di personale». Ricordiamo che di recente le sezioni di controllo, parere n. 53/2010, hanno vietato le assunzioni in mobilità alle amministrazioni che non rispettano il patto di stabilità.
La possibilità di considerare le mobilità in uscita come cessazione viene bocciata dalle sezioni di controllo sulla base del dettato della legge finanziaria 2005, che esclude le mobilità in entrata dai tetti alle assunzioni solo se effettuata tra enti che hanno tali vincoli. Per cui, in «questa ricostruzione consentire all’ente cedente di procedere a propria volta alla sostituzione del personale trasferito significherebbe, in definitiva, autorizzare l’ingresso dall’esterno, nel complessivo insieme di tutte le amministrazioni sottoposte a limiti assunzionali, di un numero di dipendenti maggiore di quello complessivamente consentito».
Occorre cioè garantire la neutralità in termini di costi complessivi per le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni che cedono il personale potranno effettuare nuove assunzioni per rimpiazzare le fuoriuscite solo tramite mobilità e potranno godere dell’effetto positivo del risparmio di spesa del personale. L’unica eccezione a tale principio può essere costituito dalla cessione in mobilità a un ente che non ha vincoli alle assunzioni di personale. In questo caso «non osterebbe alla neutralità finanziaria dell’operazione considerare la cessione per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuove assunzioni consentite all’ente di provenienza del dipendente».
Tesi che innova le considerazioni della sezione autonomie contenute nel parere n. 21/2009, per la quale «se, a fronte di una mobilità in uscita, fosse consentito di procedere a nuova assunzione, ciò darebbe luogo, oltre che a un incremento complessivo numerico di personale anche a un nuovo onere a carico della finanza».
Ilsole24ore.com
13 dicembre 2010