Il contributo di solidarietà per gli esodati è dovuto e i 106 ex magistrati, professori universitari, ufficiali delle forze armate, dirigenti dello Stato o della Regione che per la seconda volta si sono rivolti alla Corte dei Conti per contestarne la legittimità costituzionale, si sono visti respingere ancora una volta il ricorso dal giudice unico delle pensioni. Nomi noti come l’ex segretario regionale Loris Costantini, il già dirigente dell’Arpav Paolo Cadrobbi (foto a destra), l’avvocato Romano Morra, già capo dell’ufficio legale di palazzo Balbi all’epoca di Giancarlo Galan e poi capo di gabinetto al comune di Venezia durante il mandato da sindaco di Giorgio Orsoni; ex primari rinomati come Filiberto Donzelli in Pediatria all’ospedale di Mestre e Onofrio Sergio Saia al Ca’ Foncello a Treviso, Giuliano Menaldo (Otorinolaringoiatria a Rovigo), Vittore Pagan all’Angelo a Mestre (ha messo a punto un intervento chirurgico per il mesotelioma pleurico che porta il suo nome) o Federico Tremolada, professore associato di medicina interna all’Università di Padova; anche i magistrati in pensione: Vincenzo Schiavone già giudice a Vicenza, consigliere di corte d’appello a Venezia e presidente di Sezione a Verona, l’ex presidente del Tribunale di Verona Francesco Abate e l’ex procuratore capo di Treviso Dario Curtarello. Loro e un centinaio di titolari di pensioni d’oro avevano già provato ad opporsi al prelievo forzoso di una quota di solidarietà dalla pensione per dare modo all’Inps di costituire un fondo a favore degli esodati e a febbraio del 2015 il giudice Natale Longo aveva respinto il ricorso. Sono tornati alla carica con un nuovo ricorso firmato dagli avvocati Vittorio Angiolini e Mariagrazia Romeo, che sollevava dubbi sulla legittimità costituzionale della legge 147 del 2013 varata dal governo Letta. Ma il 22 agosto il giudice Daniela Alberghini ha ritenuti infondate tutte le eccezioni: il contributo è legittimo e non si può pretenderne la restituzione. Tutti i ricorrenti godono di trattamenti pensionistici di prestigio, superiori almeno quattordici volte il minimo Inps e quindi dal 1° gennaio 2014 e fino al all’anno prossimo l’istituto di previdenza trattiene il 6, il 12 o il 18% per cento dalla quota pensionistica che eccede il minimo, seguendo un criterio di progressività. Insomma, più la pensione è d’oro e maggiore è il contributo forzoso. Il giudice unico delle pensioni ha motivato la sentenza citando la sentenza della Consulta numero 173 del 2016 che ha escluso l’illegittimità costituzionale del contributo previdenziale. Una «misura di solidarietà “forte” – scrive Alberghini – mirata a puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale ai più deboli anche in un’ottica di mutualità intergenerazionale, imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso». E infatti riguarda «le pensioni più elevate, ossia quelle il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza e in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile».
Monica Zicchiero – Il Corriere del Veneto – 4 settembre 2017