Non c’è più il rischio che un presidente di Regione con i conti in rosso possa essere rimosso dall’incarico per colpa del deficit, come stabilito dal Dlgs 149/2011 sui meccanismi sanzionatori (e premiali) del federalismo fiscale.
Con la sentenza n. 219 emessa lo scorso 16 luglio, la Corte costituzionale ha infatti accolto gran parte dei numerosi ricorsi presentati da diverse Regioni ordinarie (Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania e Calabria), da tutte le Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano contro il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 («Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni»), pensato per riportare rigore e responsabilità nell’amministrazione della cosa pubblica, soprattutto in ambito sanitario. Ma le norme attribuivano un eccesso di potere alla Corte dei Conti e, secondo i ricorsi, attentavano in maniera significativa al principio dell’autonomia regionale.
I giudici della Consulta hanno dichiarato incostituzionale proprio la misura dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del presidente della Giunta per responsabilità politica se la Corte dei conti avesse accertato dolo o colpa grave nel dissesto finanziario della Regione. E conseguentemente hanno fatto decadere la norma che prevedeva per i successivi 10 anni l’incandidabilità del governatore a cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.
La Corte ha ritenuto che tale potere sanzionatorio avrebbe colpito «la persona fisica del presidente della Giunta non già in quanto organo di governo della Regione, ma nella veste di commissario ad acta nominato dal Consiglio dei ministri per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario». Inoltre la rimozione sarebbe preceduta da un procedimento della Corte dei conti, di cui «in modo manifestamente irragionevole» non sono specificati la natura e i tempi, al tal punto tanto che «potrebbe protrarsi così a lungo da generare uno stato di grave incertezza e di delegittimazione degli organi costituzionali della Regione».
È stata tra l’altro abolita anche l’estensione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome delle norme che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, prevedono misure severe in termini di finanza pubblica: tra queste l’impossibilità di ricorrere all’indebitamento per investimenti, il blocco delle assunzioni di personale, la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del Presidente e degli assessori.
Incostituzionale infine anche la norma che consentiva alla Ragioneria di attivare «verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile» anche nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel caso di evidenti «situazioni di squilibrio finanziario», quali il «ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria». Oppure anomalie «nella gestione dei servizi». O anche «l’aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali».
Il Sole 24 Ore sanità – 25 luglio 2013