Accredito di pensioni e stipendi sul conto corrente a rischio pignoramento. I limiti al trasferimento del contante introdotti dal decreto Salva Italia (dl 201/2011) e il conseguente obbligo per i lavoratori dipendenti e i pensionati di aprire e intrattenere conti correnti bancari e postali per l’accredito obbligatorio delle somme percepite che superino i 1.000 euro mensili, espone questi ultimi al sequestro e al successivo pignoramento delle stesse nella forma del pignoramento presso terzi. Infatti il limite di “pignorabilità” nella misura massima del 20% (il “quinto pignorabile” previsto dal codice di procedura civile) vale soltanto «se il pignoramento viene effettuato alla fonte», cioè se viene intimato direttamente a chi deve erogare lo stipendio o la pensione.
La situazione che si è venuta a creare a seguito dell’obbligo normativo sopra ricordato è stata solo parzialmente alleviata dal successivo dl n.16/2012 (c.d. decreto semplificazioni) che è intervenuto per modificare i limiti di pignorabilità degli stipendi e degli altri emolumenti da parte dei concessionari della riscossione.
In particolare attraverso l’inserimento nel Dpr 602/73 del nuovo articolo 72-ter la cui rubrica è appunto «limiti di pignorabilità», si è introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema di pignoramento degli stipendi del tutto simile a quello vigente nella vicina Francia.
Grazie a tale modifica normativa il concessionario della riscossione, in deroga alle ordinarie previsioni del codice di procedura civile, potrà pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità equipollenti percepiti dal debitore nelle seguenti misure: un decimo per importi fino a 2 mila euro, un settimo per importi da 2 mila a 5 mila euro.
Per gli importi superiori il pignoramento esattoriale tornerà a coinciderà con quello stabilito dalle disposizioni del codice di procedura civile nella misura più elevata pari a un quinto. Tale novità normativa non ha però evitato il rischio che il concessionario della riscossione (Equitalia) piuttosto che avviare una procedura coattiva di pignoramento dello stipendio o della pensione, sottoposta come tale ai nuovi limiti sopra evidenziati, preferisca aggredire direttamente l’intera somma detenuta sul conto corrente del debitore.
Equitalia, interpellata da ItaliaOggi, mette le mani avanti: «Equitalia non può conoscere a priori quello che viene depositato sul conto corrente a causa anche di una giurisprudenza contrastante in materia. Equitalia però adotta gli eventuali correttivi del caso in presenza di una richiesta da parte del contribuenti che comprovi che sul conto corrente confluisca solo la pensione, la stipendio o altra indennità».
In buona sostanza laddove si dia prova, tutt’altro che semplice, che sul conto in entrata transiti solo l’accredito della pensione o lo stipendio, la società della riscossione applica i paletti per la pignorabilità degli stipendi. Ma se al contrario di Equitalia fosse un altro il creditore del malcapitato? Sarebbe dunque possibile aggredire l’intera capienza del conto corrente.
Con l’effetto che in questo modo i limiti al pignoramento dello stipendio o della pensione introdotto dal legislatore con il decreto semplificazioni, sono nei fatti aggirati. Una volta che la mensilità è affluita sul conto corrente bancario o postale infatti essa perde sia la qualifica di emolumento di lavoro dipendente o pensionistico che le tutele ad esse riservate dal legislatore.
E il pignoramento dei conti correnti bancari o postali da parte di Equitalia segue, per così dire, una corsia preferenziale rispetto ai creditori ordinari. Per tale azione esecutiva infatti il concessionario della riscossione può avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 72-bis del dpr 602/1973 e ordinare al terzo, ossia alla banca o all’ente poste italiane, il pagamento di una somma in denaro senza la necessità di una preventiva citazione dello stesso in giudizio per verificare l’esistenza e la consistenza del credito che il debitore esecutato vanta nei suoi confronti.
In questo scenario tutt’altro che confortante si è inserita anche la Corte di cassazione che con la sentenza n.17178 del 9 ottobre 2012 ha di fatto avallato e legittimato l’operato dei concessionari della riscossione e più in generale dei creditori ordinari del dipendente o del pensionato.
Secondo tale pronuncia infatti «qualora le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato, non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall’articolo 545 cod. proc. civ.» con la conseguenza che il creditore procedente può arrivare fino a «prosciugare» il conto corrente del suo debitore che rimane dunque privo di tutela.
In buona sostanza secondo la Cassazione quando il creditore pignorante sottopone a sequestro le somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. A tale fine divengono del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle «somme» sono state versate su quel conto.
Lo scenario sopra delineato risulta solo parzialmente rappresentato dai dati contenuti nella recente relazione sull’andamento della riscossione per l’anno 2011, presentata dal ministro dell’economia al parlamento . La suddetta relazione sull’attività di riscossione coattiva riguarda infatti l’esercizio 2011 mentre la propensione all’utilizzo delle procedure espropriative sui conti correnti e postali dei pensionati e dei lavoratori dipendenti secondo le modalità sopra illustrate è un fenomeno che si è sviluppato essenzialmente dopo l’entrata in vigore del dl 16/2012, ossia nel secondo semestre dello scorso anno.
ItaliaOggi – 10 aprile 2013