Il congedo di paternità esteso anche per le lavoratrici autonome, allungamento del periodo di utilizzo del congedo parentale fino a sei mesi e possibilità di fruirne anche su base oraria con una forma di part time al 50%. Sono queste le novità più importanti in arrivo sul fronte delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro contenute nel decreto legislativo varato venerdì dal Consiglio dei ministri e ora al vaglio delle Camere. Il provvedimento aggiorna una buona parte del Testo unico del 2001 sulla maternità e la paternità (Dlgs 151) allungando i termini dei diritti di sospensione dall’attività lavorativa per l’assistenza dei figli naturali o adottivi. La fruizione del congedo parentale, per esempio, sarà possibile fino al dodicesimo anno di età del figlio (non più l’ottavo) mentre per il trattamento economico collegato (30% dello stipendio nel semestre) l’estensione va dai primi 3 anni del bimbo ai primi 6 anni.
Altra misura di peso è l’estensione delle indennità di maternità alle lavoratrici autonome e del settore agricolo nonché per le professioniste, che si affianca al debutto del congedo di tre mesi per le donne vittima di violenza di genere (anche in questo caso con possibile fruizione in part time al 50%).
Si tratta di norme che, nel loro insieme, puntano all’obiettivo strategico del rilancio dell’occupazione femminile in un Paese fermo da molti anni su livelli lontani dalle medie dell’Europa continentale.
Le misure hanno carattere sperimentale per il solo 2015 e sono finanziate con 222 milioni di euro prelevati dall’apposito fondo da 2,2 miliardi previsto per quest’anno dalla legge di Stabilità.
Altri 65 milioni (pari al 10% del Fondo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello) sono invece destinati nel triennio 2016-2018 per la diffusione di accordi sull’organizzazione del lavoro o gli orari di lavoro capaci di diffondere le buone pratiche di conciliazione monitorate negli ultimi anni dall’Osservatorio curato dalla Consigliera nazionale di parità del ministero del Lavoro.
Tempi di vita e di lavoro. Nei decreti anche la tutela della maternità e i congedi parentali
Il Cdm ha varato i decreti attuativi della riforma del lavoro del ministro Poletti. Tra le misure l’equiparazione tra lavoro dipendente e autonomo per il congedo parentale ed altre misure di interesse sociale e sanitario. Lorenzin: “Norme giuste per la natalità e la genitorialità”. Poletti: “Introdotte norme di civiltà”
“Sono molto soddisfatta per le norme del decreto Poletti sul Job Act che riguardano la maternità e la conciliazione dei tempi di lavoro e vita”. Così il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin in una nota dove sottolinea come questo sia “il primo atto, dopo il bonus bebè, che dà compimento a un disegno complessivo intrapreso col piano nazionale della fertilità per avviare politiche attive a favore della natalità e della genitorialità in Italia per combattere il grande dramma del crollo delle nascite nel nostro Paese”.
“Sono tante norme concrete – ricorda il Ministro – che avranno un impatto immediato nella vita delle mamme e dei papà tra le quali:
– piena parificazione tra lavoro dipendente e autonomo ai fini del congedo parentale;
– piena estensione delle tutele in caso di adozione o affidamento dei minori;estensione fino al dodicesimo anno dei permessi che fino ad oggi erano riconosciuti solo fino all’ottavo anno di vita del minore;
– l’estensione al padre libero professionista dell’indennità di maternità in caso di impossibilità della madre di goderne;
– facoltà di scelta del part time in luogo del congedo parentale; estensione delle tutele ai genitori con figli in condizione invalidante”.
I decreti attuativi del Jobs Act introducono infatti nuove fattispecie per la possibilità di accedere al part time.Le ha illustrate il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso della conferenza stampa successiva al Cdm odierno.“Abbiamo introdotto una norma di civiltà – ha sottolineato – stabilendo che in caso in caso di gravi patologie croniche, degenerative e ingravescenti, oltre a quelle oncologiche già previste, i lavoratori del settore pubblico e privato potranno esercitare il diritto di trasformare il lavoro a tempo pieno in part time di tipo orizzontale o verticale. Quando una persona si trova in questa situazione – ha aggiunto – non può essere infatti posta dinanzi l’alternativa tra recarsi al lavoro o restare a casa. Deve, invece, avere la possibilità di decidere di vivere il lavoro compatibilmente con le proprie condizioni, potendo quindi esercitare il diritto di ricorrere al part time”.
“Abbiamo inoltre previsto la possibilità – ha spiegato – di trasformare, in luogo del congedo parentale, l’attività lavorativa in un part time con una riduzione dell’orario che non sia superiore al 50%. Forniamo così la facoltà, in base al tipo di impiego e al ruolo nell’azienda, di conciliare il proprio ruolo parentale o di maternità con una presenza sul luogo di lavoro”. Vengono inoltre equiparate maternità e paternità “con le adozioni e gli affidi perché riteniamo che questo genere di famiglia abbia gli stessi diritti. Il congedo parentale facoltativo pagato il 30% dello stipendio potrà inoltre essere fruito fino a sei anni di vita del bambino, invece dei tre previsti sino a oggi. Il congedo parentale non pagato, infine, potrà essere utilizzato dai sei fino a dodici anni di vita del bambino”.
Il Sole 24 Ore e QS – 20 febbraio 2015