È stata emanata dalla Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute la Nota 27904 del 05/07/2023 recante “Indicazioni per l’applicazione dell’istituto della diffida di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd “Campolibero”), convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021.
La circolare fornisce alcune indicazioni sull’applicazione dell’istituto della diffida, nel caso di violazioni sanzionabili accertate, per la prima volta, durante l’effettuazione dei controlli ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625 nei settori di cui al comma 1 dell’art. 2 del D. lgs. n. 27/20212, al fine di consentire un’applicazione uniforme da parte delle autorità competenti.
Premessa
La Legge 21 maggio 2021, n. 71 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” è intervenuta modificando l’art. 1, comma 3 del D.L. 91/2014 (cd “Campolibero”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, concernente l’applicazione dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare, che nella formulazione attuale recita: “Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’art. 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.
Si torna alle disposizioni previste nel Decreto legge “Campolibero”.
In linea generale, l’ultima modifica intercorsa ha ripristinato in buona parte le disposizioni in tema di diffida originariamente previste nel Decreto legge “Campolibero”.
In particolare:
- viene reintrodotta la disposizione in base alla quale la diffida può essere applicata – purché ne sussistano tutti i presupposti – nel solo caso in cui la violazione sia accertata “per la prima volta”
- è stato confermato che l’applicazione della diffida è possibile anche qualora la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da altre sanzioni di natura differente (ad es. inibitorie e/o sospensive), sempre che tale evenienza sia contemplata dai decreti legislativi che disciplinano i diversi settori
- il termine concesso al trasgressore per adempiere alle prescrizioni viene fissato a 30 giorni dalla data di notifica del verbale/atto di diffida, fermo rimanendo che, in caso di inadempimento, l’organo accertatore deve procedere alla contestazione ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/81 (ovvero dell’art. 15 per le contestazioni a seguito di analisi) con esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione
- è stato eliminato qualsiasi riferimento a forme di “comunicazione al consumatore” o all’assunzione di “specifici impegni” da parte del trasgressore al fine di eliminare le conseguenze dannose e/o pericolose della condotta illecita
- viene esclusa la possibilità di applicare la diffida ogniqualvolta il prodotto non conforme sia già stato posto in commercio, anche solo in parte. Al contrario è sanabile la violazione accertata su un prodotto che, seppure immesso sul mercato, è ancora nella disponibilità di un operatore che sia in grado di assicurarne il ritiro o il trattamento ai fini della eliminazione della non conformità rilevata (ad esempio piattaforme di distribuzione).
Per quanto riguarda le violazioni accertate mediante analisi di laboratorio i cui esiti sono comunicati tempestivamente dai laboratori ufficiali alla AC che ha disposto il campionamento, la Nota precisa che qualora il campionamento abbia riguardato prodotti già immessi in commercio, secondo la definizione sopra fornita, l’AC procede ai sensi dell’art. 15 della L. n. 689/1981. Di contro, se il campionamento è stato effettuato su un prodotto non ancora immesso in commercio, e qualora l’irregolarità riscontrata sia effettivamente “sanabile” (in relazione alla categoria di prodotto/denominazione dichiarata) mediante trattamenti/correzioni/pratiche autorizzate, l’AC provvede alla diffida.
Quando non si applica
L’istituto della diffida non si applica in caso di violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del Regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli all’allegati II e III del Regolamento (CE) 853/2004 e in caso di omessa predisposizione di procedure di autocontrollo. Alle suddette violazioni si applica, infatti, l’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 193/2007 che prevede già un istituto analogo alla diffida.
Cosa significa per “prima volta”
Ai fini dell’individuazione della “prima volta” occorre fare riferimento ai seguenti criteri:
- non devono essere considerate violazioni accertate prima del 23 maggio 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in argomento)
- non si tratta di “prima volta” se le violazioni accertate e le relative norme sanzionatorie richiamate sono identiche fino al maggior livello di dettaglio possibile (art., paragrafo o lettera) a quelle individuate nell’accertamento precedente. Qualora anche una sola delle disposizioni violate risulti diversa, ad esempio in seguito ad aggiornamenti normativi, l’istituto della diffida può essere applicato
- la verifica di accertamenti di identiche violazioni deve riguardare i 5 anni precedenti alla data in cui è stata commessa la violazione accertata; ciò in analogia a quanto previsto all’art. 28 della Legge n. 689/1981 e all’art. 22 del D. lgs. n. 231/2001 relativamente al termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni. La verifica dell’esistenza di precedenti accertamenti di identiche violazioni viene effettuata dall’autorità accertatrice sulla base delle informazioni in possesso dell’ufficio operante al momento dell’accertamento della violazione potenzialmente diffidabile, ottenibili attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione o di qualsiasi altro archivio o raccolta documentale avente natura ufficiale.
La Nota fornisce anche delle indicazioni relative agli specifici ambiti, rimettendo però l’applicabilità della diffida in capo all’AC, approfondisce i termini e gli aspetti procedurali e definisce le modalità sanzionatorie in caso di mancata ottemperanza.
LA CIRCOLARE MINISTERIALE INDICAZIONI APPLICAZIONE ISTITUTO DIFFIDA